Cassazione Civile, Ordinanza n. 06176/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento ai fini IRPEF con cui l'Amministrazione ha rideterminato, in via induttiva, una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile, assumendo come valore di riferimento quello già accertato ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che il valore ai fini del registro non potesse essere automaticamente trasposto ai fini IRPEF, perché i criteri di determinazione della plusvalenza sono diversi, e ha prodotto elementi difensivi e una perizia estimativa per dimostrare il prezzo effettivo di cessione. In appello la CTR ha respinto il gravame, ritenendo che la mancata impugnazione dell'avviso di registro e la differenza tra valore dichiarato e valore accertato legittimassero l'accertamento induttivo, ponendo sul contribuente l'onere di provare il corrispettivo effettivamente incassato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 82 TUIR, perché il valore accertato ai fini del registro non poteva essere posto a base dell'accertamento IRPEF senza ulteriori elementi e senza considerare la prova contraria; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per non essersi la CTR pronunciata sulle domande di appello, compresa quella subordinata di stima equitativa; 3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere la CTR richiesto una prova contraria senza esaminare gli elementi probatori prodotti dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia, osservando che i documenti richiamati dal contribuente erano stati specificamente indicati e risultavano già presenti nel processo. Nel merito, la Corte ha ribadito, alla luce dello ius superveniens e della giurisprudenza consolidata, che l'Amministrazione non può determinare la plusvalenza da cessione di immobili o aziende esclusivamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo invece valorizzare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, affinché esamini gli elementi probatori offerti da entrambe le parti e verifichi se il valore indicato nell'avviso sia corretto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla determinazione della plusvalenza e all'utilizzo del valore accertato ai fini del registro
art. 82, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dal ricorrente per sostenere che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente assunto come base dell'accertamento IRPEF
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
secondo e terzo motivo di ricorso
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione insufficiente o contraddittoria
richiamato per censurare la pretesa omissione di pronuncia sulle domande formulate in appello
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria
art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147 del 2015
norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude la determinazione induttiva della plusvalenza basata solo sul valore fiscale di registro, richiedendo ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti
evocato in via implicita nella ripartizione dell'onere probatorio: l'Ufficio deve allegare ulteriori indizi, mentre al contribuente spetta la prova contraria
richiamato indirettamente come fonte dello ius superveniens applicabile retroattivamente alla lite
Massime di principio
- In tema di plusvalenze da cessione di immobili, il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, fondare un accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi.
- L'Amministrazione finanziaria deve supportare la pretesa con ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non potendo limitarsi a trasporre automaticamente il valore fiscale utilizzato in un diverso tributo.
- Una volta che il contribuente abbia allegato e indicato specificamente i documenti a sostegno del corrispettivo effettivamente percepito, il giudice di merito deve esaminare e comparare le prove offerte da entrambe le parti.
- La definitiva mancata impugnazione dell'avviso di registro non comporta, di per sé, l'automatica definitività del valore anche ai fini IRPEF, essendo differenti i presupposti impositivi e i criteri di determinazione della base imponibile.
- Lo ius superveniens interpretativo retroattivo deve essere applicato anche ai giudizi pendenti quando incide sulla regola di giudizio sostanziale.
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