Cassazione Civile, Ordinanza n. 15359/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente assunto come macchinista aveva agito per ottenere le differenze retributive relative alle ferie, sostenendo che nella retribuzione feriale dovesse essere incluso anche l'importo dell'indennità di utilizzazione professionale giornaliera e dell'indennità di assenza dalla residenza, in quanto componenti della retribuzione ordinaria. Il tribunale gli aveva dato ragione, dichiarando la nullità della clausola dei contratti aziendali del gruppo ferroviario che limitava l'indennità a una somma fissa nelle giornate di ferie e l'inapplicabilità della clausola del CCNL che escludeva una delle indennità dal computo ferie. La corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: nei primi cinque e nel settimo contestava l'interpretazione della disciplina eurounitaria e contrattuale, il valore e la portata delle pronunce della CGUE, nonché l'interpretazione dei contratti collettivi; con il sesto lamentava omesso esame di un fatto decisivo; con l'ottavo, in via subordinata, invocava la prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, in continuità con una consolidata giurisprudenza precedente in casi analoghi, i motivi relativi alla corretta interpretazione della normativa europea e dei contratti collettivi sul trattamento economico delle ferie. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Ha reputato infondato anche il motivo subordinato sulla prescrizione, affermando che, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di un regime di stabilità del rapporto stesso. La società è stata inoltre condannata alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., a una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. da versare alla Cassa delle ammende, e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, Dir. CE 88/2003
È richiamato come parametro eurounitario sul trattamento economico delle ferie; la Corte rinvia alla propria giurisprudenza consolidata che ne afferma una lettura favorevole all'inclusione di alcune indennità nella retribuzione feriale secondo i principi già enunciati in precedenti conformi.
È evocato nei motivi per contestare l'interpretazione dei contratti collettivi, ma la Corte reputa infondata la censura alla luce della propria interpretazione consolidata.
Rilevano come canoni ermeneutici dei contratti collettivi, ritenuti correttamente applicati dalla sentenza impugnata secondo l'orientamento già formato.
art. 267 TFUE
È richiamato per contestare la vincolatività/portata delle sentenze della Corte di giustizia; la Corte ribadisce il ruolo nomofilattico della Cassazione e la stabilità del diritto vivente formatosi.
È richiamato nei motivi come norma interna di attuazione della disciplina ferie, ma la censura è respinta in coerenza con la giurisprudenza consolidata.
Norma richiamata nei motivi così come trascritta nel testo, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 36 Cost.
Richiamato a sostegno della tesi della ricorrente; la Corte non accoglie la censura, confermando la soluzione già affermata in precedenti conformi.
art. 39 Cost.
Richiamato a sostegno della tesi della ricorrente; non muta l'esito, che resta conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 77, punto 2.4, CCNL Mobilità - Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016
La censura sulla clausola che esclude una componente dal computo ferie è respinta perché l'interpretazione accolta in sentenza è conforme ai precedenti di legittimità.
art. 31, punto 5, contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato
La Corte conferma la declaratoria di nullità della clausola nella parte in cui limita l'indennità giornaliera nelle ferie a un importo fisso.
È il parametro di ammissibilità/formulazione dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorso.
Il motivo è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, secondo il vigente comma quarto dell'art. 360 c.p.c.
È evocato nel settimo motivo in via alternativa, ma la Corte non ravvisa il vizio dedotto.
Per i crediti retributivi periodici, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto quando il rapporto non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto, che nel caso è ritenuta coincidere con la cessazione del rapporto di lavoro.
art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970
Richiamato nel motivo subordinato in relazione alla stabilità del rapporto e alla decorrenza della prescrizione, ma la Corte applica il principio secondo cui, nel caso, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
È richiamata nel ragionamento sulla stabilità del rapporto di lavoro e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti non ancora prescritti alla sua entrata in vigore.
È la base procedurale della proposta di definizione anticipata e della decisione in camera di consiglio conforme ad essa.
Richiamato in relazione alla richiesta della ricorrente di decidere il ricorso secondo il rito accelerato.
La Corte applica la condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata, in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione accelerata.
Viene irrogata la sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, in ragione della condotta processuale ritenuta meritevole di sanzione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato, richiamata per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
Usato per rinviare integralmente ai precedenti conformi della Corte.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione ha già enunciato in modo consolidato l'interpretazione della regula iuris applicabile a una determinata questione, la censura che ne sollecita il superamento è infondata se non addita ragioni gravi e specifiche idonee a mutare l'orientamento nomofilattico.
- In tema di retribuzione dovuta durante le ferie, le clausole collettive o aziendali che, in concreto, comprimano indebitamente componenti retributive rilevanti possono essere dichiarate inefficaci o nulle nella parte incompatibile con la disciplina applicabile e con il principio di corretta retribuzione del periodo feriale, secondo l'interpretazione già stabilizzata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme nei limiti previsti dall'ordinamento processuale.
- Per i crediti retributivi periodici non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro se il rapporto non è assistito da un regime di stabilità tale da consentire l'esercizio del diritto in costanza di rapporto.
- La parte soccombente nel ricorso per cassazione può essere condannata, oltre alle spese, anche a sanzioni per responsabilità processuale aggravata e agli ulteriori importi dovuti sul contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti normativi.
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