Cassazione Penale, Ordinanza n. 22970/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. Il ricorso articolava due censure: da un lato, la pretesa carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; dall'altro, un vizio di motivazione sulla confisca del denaro sequestrato. La sentenza impugnata riguardava un fatto di cessione di stupefacenti, con applicazione della pena concordata e confisca della somma sequestrata, ritenuta di provenienza illecita.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, contro la sentenza di patteggiamento sono ammessi solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; pertanto non è deducibile la mancata concessione delle attenuanti generiche, salvo che la pena finale sia illegale, circostanza non prospettata. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, poiché nei reati ricompresi nel catalogo dell'art. 240-bis c.p. - tra cui, per effetto della modifica dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, anche l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - la confisca richiede la sproporzione tra beni posseduti e redditi leciti e l'assenza di credibili giustificazioni sulla provenienza; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla provenienza illecita della somma, in relazione alla recente cessione di stupefacenti e alle condizioni di vita dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento; dopo la ratifica dell'accordo, il sindacato di legittimità è limitato ai motivi tassativi previsti dalla legge
le attenuanti generiche non sono autonomamente deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo profili di illegalità della pena
art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103
ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena
prevede la confisca nei casi di condanna per reati indicati nel catalogo, in presenza di sproporzione e mancanza di giustificazione credibile della provenienza dei beni
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
inserisce la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 nel catalogo dei reati rilevanti ai fini della confisca
art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123
norma richiamata per la modifica dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, richiamata come reato rientrante nel catalogo ai fini della confisca
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
non citato nel testo
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure sono ammissibili solo nei limiti espressamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è proponibile in cassazione avverso il patteggiamento quando l'accordo sanzionatorio sia stato ratificato dal giudice e non si deduca un'effettiva illegalità della pena finale.
- Per qualificare "illegale" la pena non basta criticare il percorso motivazionale del giudice: occorre che il risultato concreto del calcolo sanzionatorio contrasti con la legge.
- La confisca ex art. 240-bis c.p. richiede, nei reati presupposto del catalogo, la prova della sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti e l'assenza di una credibile giustificazione della provenienza dei beni.
- Nei reati di stupefacenti di modesta entità, l'accertamento della sproporzione e della provenienza illecita del denaro sequestrato esige una motivazione più rigorosa quando l'importo sia contenuto, ma può essere sorretto da elementi sintomatici concreti come la recente cessione di droga e le condizioni economiche dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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