Cassazione Penale, Ordinanza n. 22915/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la sua responsabilità per i delitti di furto in abitazione e furto. Con il ricorso ha dedotto due censure: vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale, entrambe riferite alla mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva valorizzando la commissione di numerosi delitti, la persistenza delle condotte nonostante precedenti restrizioni e la violazione degli obblighi della misura cautelare, elementi idonei a dimostrare una maggiore pericolosità dell'imputato.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
recidiva
La recidiva può essere confermata quando la motivazione del giudice di merito evidenzi una maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dalla reiterazione di numerosi delitti e dalla violazione di obblighi o restrizioni precedenti.
Massime di principio
- La censura relativa alla recidiva è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia valorizzato elementi concreti e logicamente coerenti che dimostrino una più accentuata pericolosità del reo, come la reiterazione di reati e la commissione di ulteriori fatti nonostante precedenti restrizioni.
- La motivazione che fonda il giudizio di recidiva sulla persistente capacità criminale e sulla violazione di obblighi cautelari è congrua e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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