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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22919/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per l'ordinanza de plano e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che gli aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di furto in abitazione. La difesa, tuttavia, ha dedotto in modo generico un vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena. La Corte rileva che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo proposto non rientra tra quelli consentiti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di colpa nell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per fondare la condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità colpevole

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    richiamata quale precedente in tema di profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure sono ammissibili solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi preclusa ogni doglianza diversa, compresa quella relativa alla motivazione sulla quantificazione della pena.
  • Il vizio di motivazione sulla commisurazione della pena non integra, di regola, un motivo deducibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una questione rientrante nell'illegalità della pena o negli altri casi espressamente previsti.
  • Quando il ricorso è manifestamente proposto fuori dai casi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile con ordinanza de plano e applicare le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., incluso il pagamento alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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