Cassazione Penale, Ordinanza n. 22918/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per furto aggravato, minaccia aggravata e porto di armi. I motivi dedotti riguardavano: la violazione di legge penale in punto di affermazione di responsabilità; il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto; la violazione dell'art. 533 c.p.p.; il vizio di motivazione per la mancata applicazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze erano in realtà di merito, generiche e infondate, perché miravano a una diversa lettura del compendio probatorio senza allegare specifici travisamenti della prova e fondandosi su affermazioni assertive.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 533 c.p.p.
Il motivo che invoca tale disposizione è stato ritenuto generico e non idoneo, perché sostanziava soltanto una diversa valutazione delle prove senza evidenziare un reale vizio decisorio.
art. 131-bis c.p.
La dedotta particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non meritevole di accoglimento nel quadro di motivi meramente fattuali e generici.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza denunciare specifici travisamenti della prova o reali vizi logico-giuridici della motivazione.
- Le censure in tema di responsabilità penale devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non possono risolversi in deduzioni assertive o meramente fattuali.
- La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione con doglianze generiche e di merito, prive di specifica confutazione delle ragioni del giudice di appello.
- La violazione dell'art. 533 c.p.p. può essere utilmente denunciata solo se il ricorrente individua un concreto deficit valutativo rispetto al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non quando pretende una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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