Cassazione Penale, Ordinanza n. 22921/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato. L'unico motivo deduceva la violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p., sostenendo che la querela sarebbe stata proposta da soggetto privo di legittimazione, poiché non risultava né il conferimento del relativo potere da parte della Comunità di San Gervasio né la qualità di custode del parco di San Gervasio, bene di proprietà della Comunità. La Corte ha rilevato che la censura era generica e non autosufficiente, perché priva di indicazioni concrete idonee a consentire la verifica dell'assunto, e richiedeva comunque un apprezzamento di fatto non consentito in sede di legittimità; ha inoltre richiamato la valutazione del giudice di appello sulla relazione qualificata del querelante con il bene.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del furto, quale reato per il quale era stata confermata la responsabilità
Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato
Invocato dal ricorrente in relazione alla legittimazione alla proposizione della querela
Invocato dal ricorrente in relazione alla legittimazione alla proposizione della querela
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
La sentenza lo richiama insieme all'art. 336 c.p.p. nel motivo di ricorso sulla legittimazione alla querela
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente una mera affermazione apodittica, ma occorrono indicazioni concrete e verificabili a sostegno della doglianza.
- Le questioni che richiedono un apprezzamento di fatto, come la verifica della legittimazione del querelante in base alla sua relazione qualificata con il bene, non possono essere rimesse alla Corte di cassazione se non nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla completezza logica della motivazione impugnata.
- La denuncia di difetto di legittimazione alla querela è inammissibile quando non confuta in modo puntuale l'accertamento del giudice di merito circa la relazione qualificata del querelante con il bene oggetto di tutela.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa per l'evidente inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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