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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22916/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due soggetti, già ritenuti responsabili in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale, hanno proposto separati ricorsi per cassazione. Una ricorrente ha dedotto: 1) mancata ammissione di prova decisiva, lamentando il rigetto della richiesta di escutere testimoni già respinta dal Tribunale e confermata dalla Corte territoriale; 2) erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e, conseguentemente, alla qualificazione del fatto, chiedendo la riqualificazione in bancarotta semplice non punibile ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione circa l'esistenza di poteri gestori in capo all'imputata e l'utilizzo del bancomat. L'altro ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di difensore cassazionista.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla prima ricorrente, ha ritenuto manifestamente infondato e generico il motivo sulla prova testimoniale, perché la lista testi era irrituale e priva dell'indicazione delle circostanze di fatto sulle quali i testi avrebbero dovuto deporre, indicazione ritenuta necessaria in relazione alla complessità dell'imputazione. Ha poi reputato non specifici e non autosufficienti i motivi relativi all'elemento soggettivo e alla ricostruzione del fatto, perché miravano solo a una diversa valutazione del compendio probatorio senza dedurre rituale travisamento della prova; ha inoltre ribadito che la bancarotta fraudolenta distrattiva richiede dolo generico, sufficiente la consapevolezza della idoneità delle operazioni patrimoniali a danneggiare i creditori. Quanto al secondo ricorrente, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto personalmente, in violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p., che impongono la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato solo come possibile causa di non punibilità invocata dalla difesa in relazione alla riqualificazione in bancarotta semplice; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché i motivi sono ritenuti inammissibili o manifestamente infondati

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve rispettare le forme di assistenza tecnica previste dalla legge

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    la sottoscrizione del ricorso deve provenire da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non richiamato espressamente nel testo, non incluso

  • art. 521 c.p.p.

    non richiamato espressamente nel testo, non incluso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si risolva in una mera proposta di diversa ricostruzione del fatto o in una lettura alternativa delle prove, senza dedurre in modo rituale il travisamento della prova.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale può essere legittimamente disposta quando la lista testi sia irrituale o manchi dell'indicazione delle circostanze di fatto sulle quali ciascun testimone dovrebbe essere esaminato, specie in presenza di un'imputazione complessa.
  • In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che le operazioni sul patrimonio sociale possano arrecare pregiudizio ai creditori, senza che occorra un fine specifico di danno.
  • Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p.; è necessario il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna alle spese processuali e, quando ricorra colpa nella proposizione del ricorso manifestamente inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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