Cassazione Civile, Ordinanza n. 21802/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente comunale, in servizio da molti anni presso un ente locale e addetta alla direzione della biblioteca comunale. La lavoratrice aveva già ottenuto, con precedente giudicato, il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori svolte in un primo periodo (1 novembre 1998 - 31 agosto 2001). Con il nuovo giudizio ha chiesto di accertare lo svolgimento delle medesime mansioni superiori anche per il periodo successivo (1 settembre 2001 - 31 dicembre 2009), con conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della lavoratrice, valorizzando testimonianze e documentazione per ritenere provato l’espletamento in concreto delle funzioni superiori. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudicato non potesse estendersi a un diverso periodo lavorativo e contestando altresì la prova delle mansioni superiori; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo l’indebita appropriazione da parte della controparte di documentazione prodotta in giudizio; 3) violazione degli stessi parametri e omesso esame della prescrizione dei crediti, censurando la mancata valutazione dell’eccezione; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per la ritenuta mancata specifica contestazione dei conteggi esibiti dalla lavoratrice. La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso della lavoratrice. Ha poi ritenuto inammissibili tutti i motivi del ricorso: il primo perché la Corte territoriale aveva comunque accertato in fatto il reiterarsi delle mansioni superiori nel periodo successivo, con motivazione non specificamente censurata; il secondo perché non erano stati indicati con precisione i documenti asseritamente prodotti illegittimamente e, comunque, la produzione di copia di atti aziendali relativi alla propria posizione lavorativa non viola il dovere di fedeltà; il terzo perché la doglianza era formulata in modo generico e, in sostanza, riguardava un’eccezione processuale, non un fatto storico decisivo omesso; il quarto perché non era stata adeguatamente contestata la ratio decidendi sulla mancata specifica contestazione tecnico-contabile dei conteggi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, per la tardività del controricorso, ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto inammissibile anche il controricorso della lavoratrice per tardività. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito della Corte d’appello, favorevole alla lavoratrice sul riconoscimento delle mansioni superiori e delle differenze retributive per il periodo successivo, è rimasta ferma.
Norme richiamate
Il giudicato esterno opera solo nei limiti dell’identità di parti, petitum e causa petendi; nel pubblico impiego contrattualizzato, l’accertamento delle mansioni superiori può vincolare per periodi successivi solo se sia provato il reiterarsi delle stesse mansioni nel nuovo arco temporale.
La censura sulla prova deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; la generica contestazione non è sufficiente.
La doglianza è inammissibile se non individua specificamente la violazione e non si confronta con l’effettivo apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
La censura non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, se la sentenza ha già compiuto una valutazione del materiale probatorio.
La violazione deve essere dedotta in modo specifico; nel caso concreto la censura era generica e non idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.
La produzione in giudizio, da parte del lavoratore, di copia di atti aziendali direttamente riferiti alla propria posizione non integra violazione del dovere di fedeltà.
Opera come scriminante generale dell’esercizio del diritto, richiamata per escludere l’illiceità della produzione documentale in giudizio.
L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione va denunciata come nullità della sentenza, non come semplice vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non riguarda l’omesso esame di singoli elementi istruttori o di eccezioni processuali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre alla sua decisività e alla sede processuale in cui è stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura per omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e produzione richiesti dal ricorso per cassazione.
Nel procedimento camerale, il controricorso tardivo è inammissibile e travolge anche le memorie della parte intimata.
La tardiva costituzione comporta la preclusione all’attività difensiva della parte intimata nel rito camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato che accerta lo svolgimento di mansioni superiori non determina l’acquisizione della qualifica superiore, ma solo il diritto alle differenze retributive; esso può avere efficacia vincolante per periodi successivi soltanto se il lavoratore dimostri la ripetizione delle medesime mansioni nel nuovo arco temporale, in assenza di mutamenti della disciplina applicabile.
- La censura in cassazione contro la valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a una generica contestazione del materiale istruttorio.
- La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzata per contestare omissioni motivazionali relative a singoli documenti, né per trasformare un’eccezione processuale in vizio di motivazione.
- La produzione in giudizio di documenti aziendali concernenti direttamente la posizione lavorativa del dipendente non integra, di per sé, violazione del dovere di fedeltà, essendo scriminata dall’esercizio del diritto di difesa.
- L’eccezione di omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e non confusa con il vizio di motivazione o con l’omesso esame di un fatto decisivo.
- Nel rito camerale di cassazione, la tardività del controricorso comporta l’inammissibilità dell’atto e impedisce ulteriori difese scritte della parte intimata.
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