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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04265/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di utilizzo di porzioni dell'ippodromo comunale tra una società privata che ne gestiva l'impianto e un'associazione che occupava alcuni box e spazi per l'equitazione, dietro corresponsione di un canone e con l'erogazione di servizi. Dopo un primo contenzioso definito con transazione del 2 novembre 2007, poi a sua volta oggetto di lite e risolto con sentenza passata in giudicato, la società ha agito per far dichiarare la reviviscenza del contratto originario del 1° agosto 1998, ottenere la restituzione dei 20 box in muratura originariamente concessi, il pagamento dei canoni non corrisposti e, per i 10 box consegnati in esecuzione della transazione, la restituzione e il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo. Il Tribunale aveva ritenuto risolto il contratto del 1998 per inadempimento della società attrice e aveva condannato l'associazione al rilascio dei 10 box e al pagamento di un'indennità per ingiustificato arricchimento. In appello, la Corte territoriale ha invece attribuito la risoluzione del contratto all'inadempimento dell'associazione, confermando il rilascio dei 10 box e delle poste per foraggio e la condanna al pagamento mensile di euro 750 per l'uso senza titolo, ma facendo decorrere la somma dal 2014. In Cassazione, l'associazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del titolo concessorio per difetto di forma e di procedura ad evidenza pubblica; 2) violazione dell'art. 1, comma 346, L. 311/2004, per mancata verifica della nullità del contratto per mancata registrazione. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale denunciando, a sua volta, omessa pronuncia su domande formulate in appello: condanna alla restituzione dei 20 box del contratto del 1998 e al pagamento di tutti i canoni dovuti dal 1998 in poi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'associazione, ritenendo infondati entrambi i motivi: non vi era omessa pronuncia perché la Corte d'appello si era espressamente espressa sulla validità del rapporto tra soggetti privati e sulla irrilevanza verso la società dell'eventuale invalidità del titolo comunale; inoltre la nullità per omessa registrazione prevista dall'art. 1, comma 346, L. 311/2004 non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, come quello del 1998. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della società, rilevando che la Corte d'appello, pur avendo statuito sulla risoluzione del contratto del 1998 per inadempimento dell'associazione, aveva omesso di pronunciarsi sulle ulteriori domande di restituzione dei 20 box in muratura e di condanna al pagamento dei canoni maturati dal 1998. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e deciso la questione dedotta; l'omissione rileva solo se manca una decisione sulla domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 1, comma 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    La nullità per mancata registrazione dei contratti di locazione o di diritti reali/personali di godimento si applica solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma e non retroattivamente ai contratti anteriori.

  • art. 11 preleggi

    Le norme non hanno effetto retroattivo salvo diversa previsione; la disciplina della registrazione non può colpire contratti già conclusi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito come base dell'indennizzo per occupazione senza titolo, ma la Corte d'appello ha ritenuto invece configurabile un illecito extracontrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    L'occupazione e il godimento di beni altrui senza consenso dell'avente diritto sono qualificati come fatto illecito risarcibile e non come mera azione di arricchimento senza causa.

  • art. 3 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una procedura a evidenza pubblica per la disposizione del patrimonio pubblico; la Corte ha però ritenuto che l'eventuale invalidità del rapporto con il Comune non travolgesse i rapporti privatistici tra le parti.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice non si sia pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente introdotta; non ricorre se la questione sia stata comunque affrontata, anche implicitamente o con motivazione che ne esclude la fondatezza.
  • La nullità per omessa registrazione introdotta dall'art. 1, comma 346, L. 311/2004 non si estende ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, in difetto di espressa previsione retroattiva.
  • Nei rapporti di godimento di beni, la eventuale invalidità del titolo con cui il concedente dispone del bene nei confronti del proprietario pubblico non travolge automaticamente il rapporto intercorso con il soggetto privato che abbia la disponibilità di fatto del bene, salvo che vengano in rilievo profili di illiceità incompatibili con l'ordinamento.
  • Quando una controversia di merito definisce la sorte di un contratto e ne afferma la risoluzione, il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande consequenziali dedotte in giudizio, come rilascio dei beni e pagamento dei canoni: l'omessa decisione su tali capi integra vizio denunciabile in Cassazione.
  • L'occupazione e il godimento senza titolo di beni altrui, una volta cessato il rapporto contrattuale, possono integrare un illecito risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., distinta dall'azione generale di arricchimento senza causa.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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