Cassazione Civile, Ordinanza n. 04130/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dirigente medico nei confronti della propria azienda sanitaria, volta a ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un incarico di alta specializzazione, assumendo che tale diritto derivasse dall'art. 15, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e dal maturato quinquennio di anzianità con valutazione positiva. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo che le funzioni spettanti al dirigente medico con cinque anni di anzianità e valutazione positiva non si esaurissero negli incarichi di alta specializzazione, ma comprendessero anche consulenza, studio e ricerca, attività ispettive, di verifica e controllo, e che il contratto individuale della ricorrente, richiamando l'art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL 8.6.2000, fosse coerente con tali funzioni. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, per non avere la Corte d'appello risposto all'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex artt. 434 e 436-bis c.p.c.; 2) violazione dell'art. 434 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse solo apodittico, generico e una mera riproposizione delle difese di primo grado; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. 502/1992, assumendo che la clausola contrattuale valorizzata dai giudici di merito fosse troppo generica e che la Corte territoriale avesse effettuato una valutazione erronea e apodittica, trascurando un successivo contratto, stipulato otto anni dopo, che attribuiva le funzioni effettivamente spettanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a questioni processuali. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato concretamente le argomentazioni del Tribunale e i contenuti dell'atto di appello ritenuti inidonei. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché non censurava adeguatamente i criteri ermeneutici applicati dalla Corte territoriale, si limitava ad affermazioni generiche sull'asserita apoditticità della decisione e non svolgeva una critica puntuale dei passaggi contrattuali esaminati in appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali.
L'atto di appello deve contenere censure specifiche e non meramente generiche o riproduttive delle difese di primo grado.
Richiamato per i requisiti di specificità del gravame nel rito del lavoro.
Il motivo formulato come error in procedendo deve essere supportato da una censura specifica e autosufficiente.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e riportare gli elementi necessari a rendere immediatamente percepibili le ragioni di doglianza.
Occorre trascrivere i passaggi rilevanti degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, senza demandare alla Corte una ricerca autonoma.
La disciplina sull'incarico del dirigente medico va valutata in rapporto alle funzioni previste dal contratto e dal CCNL, ma la censura in cassazione deve essere puntuale e non generica.
art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 8.6.2000
Richiamato dal giudice di merito come base contrattuale delle funzioni affidate al dirigente medico.
La censura sul contratto avrebbe dovuto investire i criteri legali di interpretazione contrattuale, cosa che non è stata fatta.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti ai fini della decisione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Accertati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia non può essere utilmente dedotto con riferimento a questioni meramente processuali.
- Le censure contro l'inammissibilità o la genericità dell'appello devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, riportando gli atti e i passaggi rilevanti che si assumono carenti.
- Il ricorso per cassazione che denunci violazione di norme processuali o sostanziali deve indicare con precisione il contenuto degli atti e delle decisioni impugnate; non è sufficiente una critica apodittica o la mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'interpretazione di un contratto, la censura in cassazione deve investire puntualmente i criteri ermeneutici applicati o evidenziare una concreta violazione delle norme sostanziali, senza limitarsi ad affermazioni generiche sull'erroneità della valutazione.
- In caso di ricorso inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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