Cassazione Civile, Ordinanza n. 19776/2026 del 14/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiore IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi, contestando la rideterminazione del valore dell'usufrutto e della relativa quota di ammortamento dedotta come costo in relazione a un immobile di cui la società aveva ceduto la nuda proprietà nel 2002 riservandosi l'usufrutto per 12 anni. La società aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione, nel primo giudizio, la società deduceva cinque motivi: errata applicazione dei criteri del d.P.R. n. 131/1986 e del d.m. 7 gennaio 2008 al calcolo dell'usufrutto; errata applicazione delle norme del TUIR e dell'art. 2426 c.c. per non avere considerato il costo storico del bene; violazione del giudicato; inversione dell'onere della prova; omessa pronuncia sulla decadenza dal potere di accertamento. Nel secondo giudizio, contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione della decisione d'appello, la società denunciava violazione del giudicato esterno, erronea affermazione della necessità di dedurre la relativa eccezione nel merito e falsa applicazione delle norme sulla revocazione e sull'inammissibilità nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Sul ricorso principale ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il giudicato esterno formatosi su annualità precedenti, relative al medesimo presupposto impositivo, precludesse la diversa soluzione anche per il 2007; ha inoltre chiarito che, ai fini IRES e IRAP, il valore dell'usufrutto e delle quote di ammortamento non può essere ancorato ai valori dell'imposta di registro, ma va riferito al costo storico del bene e alla differenza tra costo di acquisto e corrispettivo della cessione della nuda proprietà, ripartita sulla durata contrattuale dell'usufrutto. Sono stati quindi assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società e annullando l'avviso di accertamento. Quanto al ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la sentenza oggetto di revocazione era stata contestualmente cassata. Le spese del giudizio principale sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con compensazione dei gradi di merito; nessuna statuizione sulle spese per il ricorso sulla revocazione.
Norme richiamate
La Corte ne fa applicazione analogica per riunire i ricorsi connessi proposti avverso provvedimenti distinti ma riferiti alla medesima vicenda processuale.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i motivi di violazione di legge dedotti nei ricorsi per cassazione.
artt. 46 e 48 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Le disposizioni sull'imposta di registro e sui criteri di valutazione dell'usufrutto sono ritenute non pertinenti come parametro diretto per la determinazione del valore rilevante ai fini IRES e IRAP.
D.M. 7 gennaio 2008
Richiamato dalla ricorrente come criterio di calcolo dell'usufrutto, ma ritenuto non decisivo per la fattispecie fiscale oggetto di causa.
artt. 102 e 103, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le quote di ammortamento si determinano sul costo di acquisto incrementato degli oneri accessori; per i diritti di usufrutto sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto.
L'ammortamento è inteso come ripartizione di un costo tra gli esercizi della vita utile del cespite.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
"... per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ..."
È norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, che impedisce di presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette sulla sola base del valore definito ai fini dell'imposta di registro.
Il giudicato esterno formatosi su annualità precedenti viene ritenuto preclusivo anche per l'annualità oggetto della causa, quando attiene a elementi costitutivi della medesima fattispecie tendenzialmente permanente.
È richiamato quale parametro del motivo sull'onere della prova, ma il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.
È la norma sulla revocazione evocata nel secondo ricorso; la Corte non entra nel merito perché dichiara cessata la materia del contendere.
art. 65, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo relativo alla revocazione, senza decisione nel merito per la cessazione della materia del contendere.
La costituzione dell'Agenzia nel secondo ricorso avviene ai soli fini della partecipazione all'udienza.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per le imposte dirette, la determinazione del costo ammortizzabile di un usufrutto connesso a una cessione immobiliare va riferita al costo storico del bene e alla differenza tra costo di acquisto e corrispettivo della nuda proprietà, ripartita secondo la durata contrattuale del diritto, non ai valori elaborati per l'imposta di registro.
- Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, fondare la presunzione di un maggior corrispettivo ai fini IRES e IRAP nelle cessioni di immobili o diritti reali.
- Il giudicato esterno su annualità precedenti può spiegare efficacia preclusiva nei giudizi relativi ad annualità successive quando riguarda elementi costitutivi di una fattispecie tributaria tendenzialmente permanente e identica nel suo presupposto impositivo.
- In presenza di accoglimento del ricorso principale con cassazione senza rinvio e decisione nel merito, restano assorbiti i motivi ulteriori non necessari alla definizione della controversia.
- Se la decisione oggetto di revocazione viene contestualmente cassata dalla Corte, il giudizio sulla revocazione perde oggetto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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