DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39
Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce una Cabina di regia e un Commissario straordinario per coordinare, accelerare e finanziare interventi contro la crisi idrica, con poteri sostitutivi e procedure semplificate. Prevede misure su invasi, riuso delle acque reflue, vasche agricole, fanghi, deflusso ecologico e, in via temporanea, sulla produzione elettrica e su attività di ricerca genetica. Diverse disposizioni hanno termini limitati al 2023-2026.
Misure urgenti per la crisi idrica e il potenziamento delle infrastrutture idriche
Misure urgenti per fronteggiare la crisi idrica
Il provvedimento istituisce una governance straordinaria per il contrasto della scarsità idrica e introduce regole accelerate per la progettazione, autorizzazione e realizzazione di infrastrutture e interventi idrici. Accanto al coordinamento centrale, disciplina misure temporanee su invasi, riuso delle acque reflue, vasche agricole e altri ambiti connessi.
Governance straordinaria e coordinamento
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal Presidente del Consiglio o, per delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Vi partecipano i Ministri competenti, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato, e il Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario.
La Cabina svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per contenere e contrastare la crisi idrica dovuta alla drastica riduzione delle precipitazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto effettua una ricognizione delle opere e degli interventi urgenti, indicando quelli realizzabili dal Commissario straordinario, con relativo fabbisogno finanziario e ordine di priorità.
Entro il 31 maggio 2024 le Autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario le misure più urgenti e, entro il 31 ottobre 2024, la ricognizione delle risorse già programmate nell’ultimo quinquennio. Entro il 15 giugno 2024 il Commissario trasmette alla Cabina la proposta di elenco delle misure più urgenti; entro il 30 giugno 2024 la Cabina approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, strutturali e gestionali, elaborata sulla base di tali dati.
Risorse finanziarie e interventi prioritari
Le amministrazioni competenti devono comunicare alla Cabina, entro il termine previsto per la ricognizione iniziale, le risorse disponibili a legislazione vigente per interventi nel settore idrico non ancora vincolati, salvo urgenza dichiarata. Tali risorse, rimodulate senza nuovi o maggiori oneri, sono destinate agli interventi urgenti individuati.
Sono destinati agli interventi di urgente realizzazione elencati negli Allegati 1 e 2 102,030 milioni di euro derivanti dalla rimodulazione di risorse di piani precedenti. Il Commissario straordinario attua tali interventi in via d’urgenza; le risorse confluiscono nella contabilità speciale dedicata. Per gli interventi dell’Allegato 2 è previsto un accordo con i soggetti attuatori ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990.
È inoltre autorizzata una spesa di 41 milioni di euro per il 2026 per ulteriori interventi urgenti individuati con provvedimento del Commissario entro il 31 gennaio 2026; se le risorse non sono utilizzate entro il 31 dicembre 2026, sono revocate e versate al bilancio dello Stato.
Poteri sostitutivi e superamento del dissenso
La Cabina promuove l’attivazione dei poteri sostitutivi in caso di dissenso, diniego, opposizione, ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi urgenti o di quelli già approvati e finanziati, quando sia a rischio anche prospettico il cronoprogramma.
In presenza di dissenso di un ente territoriale che blocchi la realizzazione di un intervento e in assenza di un meccanismo già previsto per superarlo, la questione viene sottoposta alla Conferenza unificata. Le iniziative devono essere definite entro 15 giorni dalla convocazione; in mancanza, il Presidente del Consiglio propone al Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi costituzionali.
Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica
È nominato, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un Commissario straordinario nazionale. Resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2027. Opera su tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Commissario realizza gli interventi affidati dalla Cabina, anche tramite soggetti attuatori, in deroga a ogni disposizione diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali, del codice antimafia e dei vincoli UE. È prevista una contabilità speciale dedicata.
Tra i compiti figurano l’acquisizione dei dati sulla severità idrica, il coordinamento delle misure regionali per razionalizzare i consumi, il supporto alle regioni, la ricognizione delle risorse, il coordinamento dell’elenco delle misure urgenti, la definizione e l’aggiornamento del bilancio idrico, la promozione di scenari climatici di medio-lungo periodo e il supporto progettuale per le opere di contrasto alla crisi.
In caso di inerzia o ritardo, assegna un termine non superiore a 15 giorni; perdurando l’inadempimento, il Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, gli attribuisce il potere sostitutivo. Può adottare provvedimenti urgenti per fronteggiare situazioni eccezionali, con esclusione delle attività di protezione civile.
Struttura di supporto e segreteria tecnica
Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina sono svolte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio. Il Dipartimento può avvalersi di due esperti o consulenti; è prevista una riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Per il Commissario straordinario è prevista una struttura di supporto fino a 12 unità di personale, più fino a 5 esperti o consulenti. La struttura cessa con la scadenza dell’incarico del Commissario.
Procedura semplificata per gli interventi idrici
Per la progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni speciali dell’art. 48 del decreto-legge n. 77/2021. Non si applica l’art. 22 del codice dei contratti pubblici previgente. I termini per alcuni pareri e approvazioni sono ridotti, tra cui quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato a 60 giorni, e i termini per progetti di gestione e verifica dei piani di utilizzo, ridotti della metà.
Per modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici delle infrastrutture idriche è prevista una valutazione semplificata mediante liste di controllo; l’autorità competente deve rispondere entro 30 giorni. In caso di inerzia, interviene il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina, con assegnazione di un ulteriore termine fino a 15 giorni o con individuazione di altra amministrazione competente.
Per alcuni interventi regionali finanziati FSC 2021-2027 sono fissati termini al 30 settembre 2023 per il bando o invito e al 31 dicembre 2023 per le obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Gli interventi infrastrutturali sono dichiarati di pubblica utilità e i titoli abilitativi la comprendono.
Riuso delle acque reflue depurate
Il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate prodotte da impianti già in esercizio è autorizzato, nel rispetto delle prescrizioni minime dell’allegato, fino all’entrata in vigore del DPR di recepimento del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
L’autorizzazione è rilasciata con procedimento unico, con partecipazione di ARPA, azienda sanitaria e amministrazioni interessate. Il procedimento deve concludersi entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza; se ciò non avviene, interviene il Commissario con potere sostitutivo e conclude entro 30 giorni.
Invasi, dighe e gestione dei volumi
Il Commissario regola, d’intesa con la regione competente e sentita l’Autorità di bacino, i volumi e le portate degli invasi nei limiti delle concessioni, per uso potabile, irriguo, industriale e idroelettrico. Per alcune dighe è richiesto il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime entro 10 giorni.
Può anche autorizzare la riduzione temporanea dei volumi destinati alla laminazione delle piene, tenendo conto dei piani di emergenza e dei piani di laminazione, salvo limitazioni legate alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde.
Può fissare termini ai concessionari e gestori per ridurre perdite e migliorare la capacità di invaso; in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo, può promuovere la revoca della concessione per grave inadempimento.
È inoltre previsto che i concessionari di derivazioni idroelettriche possano svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante secondo un piano di manutenzione da presentare all’Autorità di bacino; gli oneri restano a carico del gestore o concessionario.
Misure edilizie e agricole per la raccolta e il riuso dell’acqua
Le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a 50 metri cubi per ettaro sono ricomprese tra gli interventi edilizi liberi.
Per la durata della gestione commissariale, anche taluni interventi su aree agro-silvo-pastorali possono rientrare nel medesimo regime, se realizzati in scavo sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti e senza materiali edilizi.
Fanghi da depurazione, manutenzione degli invasi e depurazione
La disciplina dei fanghi da depurazione è precisata nel senso che essi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile, comunque solo nei casi previsti dalla norma richiamata.
Sono inoltre modificate le regole per gli interventi di manutenzione degli invasi, includendo espressamente gli invasi tra le opere manutentive e ricomprendendo i sedimenti derivanti da svaso, sfangamento e sghiaiamento, oltre ai fitofarmaci tra i materiali considerati.
Produzione elettrica durante l’emergenza idrica
Per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, dal 20 giugno al 15 settembre 2023 è consentito, in deroga a limiti termici e prescrizioni AIA, l’esercizio temporaneo di centrali termoelettriche superiori a 300 MW per non più di 500 ore per centrale. La deroga opera entro limiti puntuali di temperatura per mare, canali, corsi d’acqua e laghi.
L’attivazione richiede una richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica con almeno due giorni di anticipo rispetto al periodo di rischio; il gestore poi notifica i periodi di attivazione ai titolari degli impianti interessati.
Deflusso ecologico e altri profili ambientali
Le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri, quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina ambientale richiamata per le situazioni di scarsità idrica eccezionale.
Disposizioni su genetica agraria
Fino al 31 dicembre 2026, in attesa di una disciplina organica UE, l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi ottenuti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta alla disciplina speciale introdotta dal decreto. La richiesta segue una notifica all’autorità nazionale competente, con passaggi istruttori verso i ministeri interessati.
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