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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02918/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi in via sintetica ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF ed altre imposte relative agli anni 2005 e 2006, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito del contribuente valorizzando indici di capacità contributiva e movimentazioni patrimoniali/bancarie (autovetture, immobili, polizze, spese condominiali, assegni di mantenimento, quota club, incrementi patrimoniali e movimentazioni di capitale). Nei giudizi di merito la C.T.P. aveva annullato gli atti, ma la C.T.R. aveva accolto gli appelli dell'Ufficio e rigettato i ricorsi del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto, per il primo accertamento, sei motivi: censura di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, difetto di motivazione sulla prova contraria, violazione delle regole sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'impostazione del processo tributario; per il secondo accertamento, quattro motivi: violazione dell'art. 38 sul metodo sintetico e sull'imputazione per quote, motivazione apparente/illogica circa la prova contraria, violazione del contraddittorio preventivo e dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992. La doglianza centrale riguardava la corretta valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, in particolare disponibilità finanziarie e disinvestimenti/anticipi di prezzo di vendite immobiliari, nonché la necessità o meno del contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il motivo relativo all'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, affermando che, per gli accertamenti in questione, la disciplina vigente ratione temporis non imponeva un contraddittorio preventivo generalizzato. Ha invece accolto i motivi che censuravano la motivazione della C.T.R. sulla prova contraria: per l'annualità 2006 ha ritenuto apparente e non adeguatamente argomentato il giudizio di inidoneità delle prove documentali addotte dal contribuente; per l'annualità 2005 ha ritenuto errata la valutazione che escludeva la rilevanza di disinvestimenti anteriori, non considerando correttamente la logica dell'imputazione per quote del metodo sintetico. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Le sentenze impugnate sono state cassate nei limiti dell'accoglimento e i giudizi sono stati rinviati alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma quarto ss.; comma 5; comma 6; comma 7

    Nel testo previgente disciplina l'accertamento sintetico e pone una presunzione iuris tantum sulla capacità contributiva; la prova contraria del contribuente deve riguardare fatti idonei a dimostrare la disponibilità di risorse non reddituali. La modifica del 2010 si applica solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio, ma la Corte esclude che nel periodo considerato esistesse un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente insieme al principio del contraddittorio, ma non ritenuto decisivo per affermare un obbligo generalizzato di previa interlocuzione.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per contestare l'impostazione della C.T.R. sul potere del giudice tributario, ma i relativi motivi sono stati in parte assorbiti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente o illogica della sentenza di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.

  • d.l. n. 78/2010, art. 22, comma 1

    La Corte lo richiama come norma transitoria che limita l'applicazione della riforma dell'art. 38 agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

  • L. n. 122/2010

    Conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per la disciplina transitoria dell'accertamento sintetico.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico, nel regime previgente alla riforma del 2010 non esisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; la sua necessità può discendere solo da specifiche previsioni normative applicabili ratione temporis.
  • La prova contraria offerta dal contribuente contro la presunzione di maggior reddito deve essere effettivamente valutata dal giudice di merito in modo non apodittico, con motivazione che dia conto delle ragioni per cui i documenti prodotti siano o non siano idonei a vincere la presunzione.
  • Nel sistema dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 previgente, la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti anche negli anni precedenti secondo la disciplina applicabile; di conseguenza, la prova contraria deve essere apprezzata in relazione alla corretta temporalità dell'imputazione dell'esborso.
  • È viziata la decisione di merito che ignori documenti e circostanze specificamente dedotte a sostegno della disponibilità di somme non reddituali, limitandosi a formule di stile sulla mancanza di prova documentale.
  • Quando il motivo di ricorso fondato sulla disciplina del contraddittorio è infondato, l'accoglimento può comunque derivare dal difetto di motivazione o dall'erronea applicazione delle regole presuntive proprie dell'accertamento sintetico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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