Cassazione Civile, Ordinanza n. 19415/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persona straniera)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della Questura di Caltanissetta di prorogare il trattenimento di un cittadino tunisino presso il centro di permanenza per il rimpatrio. Il Giudice di pace, all'udienza del 27 novembre 2021, si era riservato assegnando alla difesa un termine fino alle ore 10.00 del 29 novembre 2021 per il deposito di note difensive; tuttavia ha poi deciso e disposto la proroga di 15 giorni con provvedimento datato 27 novembre 2021, prima della scadenza del termine assegnato e prima del deposito delle note. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 13 e 111 Cost. e del diritto di difesa/contraddittorio, lamentando che il giudice avesse deciso senza attendere il termine concesso e con motivazione mancante o apparente. Con il secondo motivo ha dedotto, sempre sotto il profilo della nullità, la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 13 e 111 Cost., sostenendo che si trattasse di una seconda proroga e che mancasse l'accertamento degli elementi concreti sulla probabile identificazione e sulla necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo profilo del primo motivo, ritenendo decisivo il fatto che il giudice di pace avesse provveduto prima della scadenza del termine difensivo concesso. Ha qualificato la censura come error in procedendo, esercitando il potere di esaminare direttamente gli atti processuali, e ha ritenuto integrata una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché la decisione era intervenuta senza attendere il decorso del termine assegnato per le difese. L'accoglimento di tale motivo ha assorbito sia il restante profilo del primo motivo sia il secondo motivo. Di conseguenza, il provvedimento del Giudice di pace è stato cassato senza rinvio, perché il termine perentorio entro cui la proroga avrebbe dovuto essere disposta era ormai già decorso. La Corte ha inoltre escluso la regolazione delle spese di lite e ha osservato che, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di amministrazione statale soccombente, la liquidazione andrà richiesta al giudice competente secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La proroga del trattenimento è soggetta ai presupposti di legge e al rispetto del termine entro cui il giudice deve provvedere; la decisione adottata prima della scadenza del termine difensivo assegnato integra nullità per violazione del contraddittorio.
art. 13 Cost.
Richiamato a tutela della libertà personale, quale parametro invocato contro la proroga del trattenimento.
art. 111 Cost.
Richiamato quale fondamento del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare nullità processuali ed error in procedendo.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Norma invocata nel secondo motivo, ma il relativo esame è stato assorbito.
art. 382, 3° co., ultima parte, c.p.c.
Applicato per cassare senza rinvio il provvedimento, essendo il termine perentorio già decorso.
Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, 2° co., d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per individuare il giudice competente a liquidare i compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato.
Esclusa la sua applicazione alla soccombenza di un'amministrazione statale.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa l'applicazione perché il processo risulta esente da contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la sussistenza della denunciata nullità.
- La decisione adottata dal giudice prima della scadenza del termine assegnato alla parte per il deposito di note o difese viola il contraddittorio e il diritto di difesa e determina la nullità del provvedimento, senza che sia necessario indicare quali difese ulteriori sarebbero state svolte.
- Nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, il rispetto del termine perentorio entro cui il giudice deve provvedere è condizione essenziale di validità del provvedimento; se il termine è già decorso, la cassazione può avvenire senza rinvio.
- In presenza di accoglimento del ricorso e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'amministrazione statale, la liquidazione delle spese segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non la regola ordinaria della condanna alle spese in favore dello Stato.
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