Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26144/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto stipulato il 20/06/2011, denominato "protocollo di intesa per il collaudo di specie orticole ed altre specie vegetali innovative nell'altopiano silano", avente ad oggetto un fondo rustico di proprietà dell'ente resistente sito in località Molarotta. Il ricorrente sosteneva che, al di là del nomen iuris, il contenuto delle clausole rivelasse la volontà di stipulare un vero e proprio affitto di fondo rustico: durata quindicennale, canone annuo, uso del terreno a fini coltivatori, rinnovi, e previsione di restituzione anticipata solo per sopravvenuto urgente bisogno. Chiedeva quindi l'accertamento dell'applicabilità della L. n. 203/1982, in particolare dell'art. 27. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno invece ritenuto che il rapporto avesse causa concreta diversa, funzionale alla sperimentazione controllata di colture innovative, non riconducibile ab origine a un contratto agrario tipico. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava vizio motivazionale e violazione dei criteri ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363, 1369 c.c. e art. 360, n. 5 c.p.c.), lamentando che il giudice di merito avesse trascurato varie clausole e il comportamento successivo delle parti; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 1 e 27 L. 203/1982 e degli artt. 1322 e 1343 c.c., sostenendo che la fattispecie dovesse essere sussunta nella disciplina dell'affitto agrario. La Corte di cassazione ha rilevato, per il primo motivo, l'omessa specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, l'operatività della preclusione da "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. in punto di vizio motivazionale e, comunque, la correttezza dell'interpretazione data dal giudice di merito, che aveva valorizzato lettera, funzione concreta e finalità sperimentale dell'accordo. Il secondo motivo è stato ritenuto sostanzialmente ripetitivo del primo e, quindi, infondato per derivazione. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva a sua volta confermato il rigetto della domanda del ricorrente. La Corte ha ritenuto inammissibile/infondato il primo motivo per difetto di autosufficienza, per preclusione da doppia conforme sul vizio di motivazione e, comunque, per correttezza dell'interpretazione contrattuale resa dai giudici di merito; ha poi rigettato il secondo motivo perché meramente reiterativo delle censure già disattese sulla qualificazione del rapporto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione negoziale del rapporto; la Corte ribadisce che la causa concreta del contratto va desunta dalla volontà complessiva delle parti e non dalla sola concessione in uso del fondo.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; non emerge una specifica applicazione autonoma da parte della Corte, essendo la censura assorbita dal corretto inquadramento del rapporto.

  • art. 1362 c.c.

    la Corte richiama il principio per cui l'interpretazione del contratto deve ricercare la comune volontà delle parti senza arrestarsi al solo tenore letterale, ma valorizzando l'insieme delle clausole e la causa concreta.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, da leggere le une per mezzo delle altre.

  • art. 1366 c.c.

    la buona fede oggettiva non può giustificare interpretazioni incompatibili con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte lo inserisce nel quadro dei canoni ermeneutici da applicare alla qualificazione del rapporto.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per affermare che le parti determinano convenzionalmente la disciplina vincolante del loro rapporto, nei limiti della causa concreta effettivamente perseguita.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma richiamata per il motivo di violazione di legge relativo alla qualificazione del rapporto e all'applicazione della L. 203/1982.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione; la Corte osserva che, in presenza di doppia conforme, tale motivo è precluso salvo specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte evidenzia la violazione dell'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme di merito, preclude la proposizione del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 1 L. 203/1982

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 27 per sostenere l'applicabilità della disciplina agraria al rapporto oggetto di causa.

  • art. 27 L. 203/1982

    la Corte esclude la sua applicabilità perché il rapporto, per causa concreta e contenuto complessivo, era finalizzato alla sperimentazione di colture innovative e non alla stipulazione di un affitto agrario.

  • art. 46 L. 203/1982

    richiamato nel racconto del tentativo di conciliazione svolto in precedenza tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, salvo la specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione per la sola preferenza di una diversa lettura delle clausole, se la soluzione adottata è una delle interpretazioni plausibili.
  • Per denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in cassazione, non basta contrapporre una diversa interpretazione del testo negoziale: occorre indicare in modo specifico quali criteri siano stati violati e come la loro corretta applicazione avrebbe condotto a una diversa qualificazione del rapporto.
  • La qualificazione del contratto deve muovere dal testo complessivo, ma va soprattutto valorizzata la causa concreta e la funzione economico-pratica dell'accordo; la mera previsione della concessione di un fondo e di un corrispettivo non basta, da sola, a trasformare ogni accordo in affitto agrario.
  • La buona fede nell'interpretazione del contratto non consente di attribuire al testo un significato incompatibile con la ragione pratica dell'operazione negoziale complessivamente perseguita dalle parti.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra e non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di autosufficienza: gli atti e i documenti richiamati a sostegno dei motivi devono essere specificamente indicati e, nei limiti necessari, trascritti o riprodotti nel loro contenuto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.