Cassazione Civile, Ordinanza n. 20018/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione di una professionista avvocata alla Gestione separata INPS per l’attività libero-professionale svolta pur non essendo iscritta alla Cassa forense, dove versava solo il contributo integrativo. La Corte d’appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo INPS relativo agli anni 2009 e 2010, escludendo che la mancata compilazione del "Quadro RR" della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito contributivo. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e all’art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, sostenendo che l’omessa compilazione del Quadro RR costituisse condotta dolosa di occultamento idonea a sospendere la prescrizione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. 388/2000, per avere la Corte territoriale applicato il regime sanzionatorio dell’omissione anziché quello dell’evasione. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva escluso l’occultamento doloso del debito valorizzando la presentazione della dichiarazione dei redditi, la denuncia degli introiti e il contesto normativo non ancora chiarito, e la censura dell’INPS si limitava a invocare una presunzione automatica di occultamento dalla mancata compilazione del Quadro RR. La Corte ha ribadito che non esiste un automatismo tra omessa compilazione del Quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, e che l’apprezzamento dell’eventuale occultamento è giudizio di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché del tutto privo di illustrazione. L’INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dall’INPS per sostenere il decorso della prescrizione del credito contributivo, ma non decisivo perché la Corte ha fondato la decisione sull’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
la sospensione della prescrizione opera solo se vi è occultamento doloso del debito idoneo a impedire l’esercizio del diritto e non superabile con gli ordinari controlli.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
richiamato quale base normativa dell’iscrizione alla Gestione separata per l’attività professionale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
richiamato come norma di interpretazione autentica utile a escludere che, nel contesto considerato, l’obbligo dichiarativo fosse pacifico e quindi a negare l’occultamento doloso.
il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono errate.
art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000
richiamato per la distinzione tra regime sanzionatorio dell’omissione e dell’evasione contributiva, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di illustrazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l’accertamento dell’occultamento doloso è giudizio di merito, censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
richiamato per la procedura camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Non esiste un automatismo tra mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo: la sospensione della prescrizione richiede un accertamento concreto dell’idoneità della condotta a impedire l’esercizio del diritto nonostante gli ordinari controlli.
- L’occultamento doloso del credito contributivo è un apprezzamento riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo nei limiti del vizio motivazionale ritualmente dedotto.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se si limita a richiamare le norme asseritamente violate senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso privo di illustrazione concreta non è idoneo a fondare il sindacato di legittimità ed è inammissibile.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso opera solo quando la condotta del debitore sia tale da rendere non agevole, con gli ordinari strumenti di controllo, la conoscibilità del credito da parte del titolare.
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