Cassazione Civile, Ordinanza n. 32990/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2008-2011, con contestazione di operazioni ritenute inesistenti documentate da fatture. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo nullo l'avviso di accertamento per difetto di valida sottoscrizione: secondo la CTR, la delega di firma del funzionario era illegittima perché priva dell'indicazione nominativa del delegato, della durata e di motivazione. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato i requisiti della delega di firma per la sottoscrizione degli atti impositivi; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, affermando che sette degli otto atti impugnati sarebbero stati sottoscritti dal Direttore provinciale, con conseguente irrilevanza della questione sulla delega.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione della CTR è stata ritenuta erronea perché, in tema di avviso di accertamento, la delega di firma non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del funzionario delegato, né un termine di durata, né una specifica motivazione, trattandosi di delega di firma e non di funzioni; resta sufficiente che sia possibile verificare ex post il potere di firma in capo a chi ha sottoscritto l'atto.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina della sottoscrizione dell'avviso di accertamento in materia IVA rinvia ai requisiti previsti per le imposte dirette.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte risolve la questione soprattutto sulla corretta qualificazione della delega e non sulla prova in senso stretto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio denunciato nel secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la sottoscrizione può essere validamente apposta da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio, e la verifica di validità va condotta alla luce della natura di delega di firma, non di delega di funzioni.
- La delega di firma per gli atti impositivi non è nulla per il solo fatto che non indichi nominativamente il funzionario delegato, non rechi una durata predeterminata o non contenga una specifica motivazione, purché sia consentita la verifica ex post del potere in capo al sottoscrittore.
- Quando il primo motivo di ricorso censura correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, il secondo motivo che investa un profilo ulteriore può restare assorbito.
- La nullità dell'avviso di accertamento non può essere affermata sulla base di requisiti formali della delega non previsti dalla disciplina applicabile, dovendosi distinguere tra mera legittimazione alla firma e trasferimento di funzioni decisionali.
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