Cassazione Penale, Sentenza n. 33031/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giovanni Rinzivillo per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per detenzione di armi comuni da sparo (capo 94). Il ricorrente censura: 1) carenza degli elementi tipici dell'associazione e mancata prova dell'affectio societatis; interpretazione congetturale e parcellizzata delle intercettazioni (date 8/1/2021, 9/4/2021, 12/6/2021, 13/8/2021); incontri ricondotti ingiustamente a vicende criminali mentre sarebbero ricomposizioni familiari; uso di un documento non in atti per affermare intense frequentazioni; 2) errore nella qualificazione di conversazioni come riferite ad armi anziché a droga (conversazione n.16070 dell'8/4/2021); 3) mancanza di specifici e attuali elementi sulle esigenze cautelari, considerata la brevità temporale dei contatti, l'attività lavorativa svolta e il domicilio a Palermo; 4) contestazione della richiesta cumulativa del Pubblico Ministero e della valutazione del tempo trascorso dai fatti. Sono stati depositati motivi aggiunti e nuovi, nonché richiamate pronunce di annullamento per coindagati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero, in buona parte, richieste di ricostruzione alternativa del materiale probatorio (in particolare delle intercettazioni) e quindi non sindacabili in sede di legittimità salvo che vi sia manifesta illogicità o irragionevolezza. La Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale che, valorizzando un ampio complesso probatorio (intercettazioni, servizi di osservazione e videosorveglianza, sequestri, arresti mirati, dichiarazioni del collaboratore di giustizia), ha individuato gli elementi caratterizzanti un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e la posizione partecipativa del ricorrente. Quanto al capo relativo alle armi, la Corte ha ritenuto privo di concreto interesse il motivo per la cessazione successiva della misura ma ha comunque ritenuto correttamente motivata la gravità indiziaria sulla base della conversazione citata. I motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili per dipendenza dai motivi principali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato i connotati tipici (organizzazione articolata, ruoli prestabiliti, continuità di approvvigionamento e smercio, luoghi di stoccaggio, linguaggio criptico, sistema di consegna a 'staffetta', ecc.) ritenendoli motivatamente sussistenti nel caso in esame.
art. 416-bis cod. pen. (menzionata come aggravante)
Riferimento all'aggravante di carattere mafioso; nella specie il Tribunale aveva escluso tale aggravante ma ciò non ha impedito di ritenere l'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai limiti di esposizione dei motivi nel ricorso: il ricorso deve essere enunciato nei limiti strettamente necessari e consente alla Corte di cassazione di limitare l'esame a quanto rilevante per la motivazione.
Richiamato per escludere l'esame dei motivi nuovi e aggiunti che dipendono dall'esito dei motivi principali: se i motivi originari sono inammissibili, anche i nuovi risultano inammissibili.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per il pagamento a titolo di ammenda a favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (comunicazioni previste dalla norma).
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sul giudizio di gravità indiziaria è limitato: non sostituisce la valutazione di merito che riguarda interpretazione delle intercettazioni e apprezzamento delle prove, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 non è necessario provare la commissione di reati-fine da parte del singolo; è sufficiente dimostrare l'inserimento nel sistema associativo mediante contatti ripetuti, divisione di compiti, linguaggio criptico e ruoli concordati.
- La brevità temporale di rapporti o la limitata durata di condotte non esclude automaticamente l'esistenza di un'associazione se, nel complesso, emerge un sistema collaudato e stabile.
- Le conversazioni intercettate vanno valutate nel contesto dell'intero materiale investigativo (osservazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori, videosorveglianza): contestare singoli passaggi senza inquadrare il quadro globale rischia di essere inammissibile in sede di legittimità.
- Motivi aggiunti o nuovi che dipendono dall'esito dei motivi principali possono essere considerati inammissibili se i primi sono rigettati; quindi è strategico formulare autonomamente fondamenti di impugnazione.
- La cessazione di una misura cautelare può incidere sull'interesse a dedurre censure relative a quella misura, ma non impedisce comunque che la gravità indiziaria venga valutata e motivata dalla Corte se necessario.
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