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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di condanna per cessione continuata di stupefacenti. Tre motivi: (1) uso di prova illegittimamente acquisita (riconducibilità dell'utenza telefonica all'imputato sarebbe stata desunta da dichiarazioni rese dallo stesso in violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p. e dell'art.191 c.p.p.); (2) illegittimità dell'accertamento urgente ed estrapolazione dei dati/messaggi Whatsapp dall'utenza per violazione degli artt. 354, 356 c.p.p. e dell'art.114 disp.att. c.p.p. (mancata possibilità di farsi assistere da difensore di fiducia); (3) violazione delle forme per accertamenti tecnici non ripetibili sulla sostanza sequestrata (artt. 360 e 178 c.p.p.), per mancata comunicazione dell'ora e del luogo dell'accertamento al difensore.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o tardivi: (i) le dichiarazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria non comportano inutilizzabilità patologica nel giudizio con rito abbreviato (richiamando l'art.350, comma 7 c.p.p.), e la riconducibilità dell'utenza al ricorrente risultava comunque da elementi indiziari (telefono e stupefacente nella stanza in uso al prevenuto, portafoglio, contatti salvati come "Ali" e sommarie informazioni rese da Polito); (ii) le nullità con "regime intermedio" (mancata osservanza degli artt. 354/356 e dell'art.114 disp.att.) dovevano essere dedotte tempestivamente a pena di decadenza e risultano inoltre sanate dall'opzione per il rito abbreviato; (iii) analoga decadenza e sanabilità per la mancata notifica relativa all'accertamento tecnico irripetibile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.191 c.p.p.

    Norma sull'inutilizzabilità delle prove illegalmente acquisite; la Corte ha escluso che le dichiarazioni rese alla PG producano qui un'inutilizzabilità patologica idonea ad annullare l'accertamento nel rito abbreviato.

  • art.62 c.p.p.

    Riferimento alle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni relative alle dichiarazioni rese non determinassero automaticamente l'inutilizzabilità delle prove nel rito abbreviato.

  • art.63 c.p.p.

    Ulteriore riferimento alle regole sulle dichiarazioni rese dall'indagato; interpretato insieme all'art.62 come non ostativo all'utilizzo delle dichiarazioni nel rito abbreviato.

  • art.354 c.p.p.

    Disciplina degli accertamenti urgenti; la Corte ha qualificato la violazione delle relative formalità come nullità a regime intermedio soggetta a decadenza se non eccepita tempestivamente.

  • art.356 c.p.p.

    Norma sugli accertamenti eseguiti dalla polizia; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza delle prescrizioni costituisca nullità deducibile solo nei termini previsti e sanabile con l'abbreviato.

  • art.114 disp.att. c.p.p.

    Obbligo di avviso relativo ad accertamenti urgenti; la Corte ha qualificato la carenza come nullità intermedia soggetta a decadenza e suscettibile di sanatoria con l'opzione per il rito abbreviato.

  • art.350, comma 7 c.p.p.

    Nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili a fini di prova; la Corte lo ha ritenuto limitativo dell'applicazione dell'art.191 c.p.p. all'udienza dibattimentale.

  • art.360 c.p.p.

    Regole per gli accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte ha osservato che la relativa nullità è a regime intermedio e deve essere eccepita tempestivamente.

  • art.178 c.p.p.

    Prescrizioni formali per gli accertamenti tecnici; la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione relativa alla mancata notifica al difensore.

  • art.180 e art.182, comma 2 c.p.p.

    Norme sulla decadenza nell'eccezione delle nullità; la Corte ha richiamato la necessità di dedurre le nullità a regime intermedio entro i termini previsti per non perderne la facoltà.

  • art.616 c.p.p.

    Prevede condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente.

  • Corte Cost. sent. n.186 del 13/6/2000

    Giurisprudenza costituzionale citata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria e all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate a fini di prova (art.350, comma 7 c.p.p.); non sempre la loro acquisizione determina inutilizzabilità automatica dell'evidenza.
  • Le nullità cd. "a regime intermedio" (es. difetti formali negli accertamenti urgenti o nell'attività della PG) devono essere eccepite tempestivamente a pena di decadenza; se non dedotte nei termini si considerano inammissibili successivamente.
  • L'opzione per il rito abbreviato può avere effetto sanante su alcune nullità procedurali verificatesi nelle indagini preliminari.
  • L'attribuzione di una utenza telefonica ad un imputato può essere confermata sulla base di elementi indiziari complessivi (luogo di ritrovamento, oggetti personali, nominativi salvati, dichiarazioni di terzi), non esclusivamente dalle ammissioni dell'indagato.
  • Gli accertamenti tecnici non ripetibili richiedono garanzie di forma (avviso al difensore dell'ora e del luogo); tuttavia la mancata osservanza è una nullità che va tempestivamente contestata.
  • Un ricorso tardivo o manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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