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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria (riportate nel verbale/annotazione di arresto non sottoscritto) e dedotta indispensabilità di tali dichiarazioni per provare la disponibilità dell'arma e della droga; (2) vizi di motivazione e insufficienza della prova in ordine alla detenzione e alla ricettazione dell'arma (assenza della denuncia di furto in atti, mancata perizia sulla arma/munizioni) nonostante il rito abbreviato invocato dall'imputato; (3) apoditticità del mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 c.p. (particolare tenuità) rispetto alla ricettazione dell'arma; (4) illogicità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza (anziché equivalenza) rispetto all'aggravante dell'art. 80 DPR 309/90, alla stregua della condotta collaborativa e del limitato precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha confermato la valutazione probatoria della Corte territoriale (osservazione diretta della cessione di stupefacente, rinvenimento in casa di 416,35 g di cocaina oltre a bilancini, somme di denaro e chiavi dell'appartamento; consegna spontanea di droga, pistola e proiettili in sede di perquisizione) e ha condiviso la valutazione sull'arma (rilevata come recente e funzionante, dedotto anche dalla presenza delle munizioni) e sulla ricettazione (sufficiente l'attestazione della polizia giudiziaria circa la provenienza furtiva). Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'attenuante di particolare tenuità per il reato di ricettazione dell'arma da fuoco e confermato la decisione della Corte d'appello di riconoscere le attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante, non in termini di prevalenza, alla luce della gravità della condotta e del precedente. Il provvedimento di merito aveva rideterminato la pena in anni 4, mesi 9, giorni 15 di reclusione e €17.666,00 di multa; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione relativa a violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della polizia giudiziaria perché la decisione di merito ha fondatamente valutato il contesto probatorio complessivo

  • DPR 309/90 art. 80 comma 1 lett. d)

    aggravante prevista per reati relativi a stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che ha bilanciato le attenuanti generiche solo in termini di equivalenza rispetto a questa aggravante a causa della gravità della condotta

  • art. 648 c.p.

    norma sulla ricettazione e sull'attenuante speciale di particolare tenuità: la Corte ha confermato che l'attenuante di tenuità non è applicabile quando l'oggetto del reato è un'arma da fuoco

  • art. 133 c.p.

    criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte può valutare anche un solo elemento ritenuto prevalente; nel caso le prove sulla gravità della condotta e il precedente hanno impedito la prevalenza delle attenuanti

  • art. 616 c.p.p.

    norma che prevede la condanna del ricorrente alle spese per inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Le dichiarazioni riportate in annotazioni di polizia giudiziaria o in verbali non sottoscritti possono essere utilizzate se inserite in un quadro probatorio coerente e corroborate da elementi oggettivi (es. osservazione della cessione, rinvenimento di chiavi, droga, armi, denaro, bilancini).
  • Il rito abbreviato non elimina l'onere probatorio: l'impossibilità di compiere accertamenti (es. perizia su arma) può essere rilevante solo se la mancanza rende manifestamente insostenibile la valutazione probatoria; tuttavia elementi indiretti e indizi forti possono comunque supportare la prova della funzionalità dell'arma e della responsabilità.
  • La ricettazione può essere accertata anche senza la denuncia di furto formale se vi sono attestazioni investigative credibili e altri elementi fattuali che indicano la provenienza furtiva dell'oggetto.
  • L'attenuante della particolare tenuità non è normalmente applicabile quando l'oggetto del reato è un'arma da fuoco, anche se in cattivo stato di conservazione.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere limitato in termini di equivalenza rispetto ad aggravanti quando la gravità della condotta e i precedenti penalì rendono prevalente l'aggravio; il giudice può basarsi anche su un singolo elemento ritenuto decisivo per il bilanciamento.

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