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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32938/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fontana impugna la sentenza di appello che aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti a lui contestati (detenzione con finalità di spaccio di marijuana/hashish, art.73 d.P.R. 309/90) e una precedente sentenza del Tribunale di Parma, rideterminando la pena. La difesa contestava: 1) l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche per presunti precedenti specifici che, secondo la difesa, erano già compresi nella unitaria valutazione di continuazione; 2) l'esclusione della sospensione condizionale della pena basata su un errore nella misura della pena edittale (la Corte aveva ritenuto erratamente che la pena minima fosse 3 anni anziché 2); 3) il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità per mancata prova della disponibilità di un ente e per assenza di un programma, mentre la difesa aveva prodotto il verbale di udienza attestante la disponibilità e la legge non pone la predisposizione del programma come requisito vincolante in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni riguardanti: la sospensione condizionale della pena, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la possibilità di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità. Motivazioni principali: errore nel calcolo della pena edittale (la pena prevista dall'art.73 co.4 d.P.R. 309/90 è di 2 anni e non 3), mancata rivalutazione delle attenuanti dopo aver riconosciuto la continuazione (il precedente unificato non poteva essere usato automaticamente per escluderle) e errata esclusione della sostituzione della pena nonostante la disponibilità dell'ente fosse documentata e la disciplina transitoria (art.95 D.Lgs.150/2022) consenta l'applicazione delle norme più favorevoli anche in grado di appello. La cassazione ha quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio su quei punti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art.73 comma 4

    la norma disciplina la detenzione con finalità di spaccio: la Corte ha verificato che il riferimento alla pena edittale era stato interpretato erroneamente dal giudice d'appello (pena minima di 2 anni, non 3), con effetto sul diritto alla sospensione condizionale

  • d.P.R. 309/1990, art.73 comma 5

    richiamata in sede di impugnazione come possibile riqualificazione dei fatti su cui la difesa aveva chiesto decisione alternativa

  • Codice penale, art.133 (circostanze attenuanti generiche)

    la Corte afferma che dopo il riconoscimento della continuazione il giudice deve rinnovare la valutazione delle attenuanti generiche sulla base dei parametri di art.133 e non escluderle automaticamente per un precedente ora confluito nell'unicità del reato continuato

  • Codice di procedura penale, art.545-bis

    la Corte ricorda che l'art.545-bis disciplina la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevedendo anche la possibilità per il giudice di richiedere all'UEPE il programma; l'assenza di un programma non impedisce in radice la valutazione della richiesta in appello

  • D.Lgs. 150/2022, art.95

    Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto

    la disposizione transitoria consente l'applicazione in grado di appello di norme più favorevoli (quali la possibilità di accedere alla sostituzione della pena), rendendo erroneo il rinvio alla fase esecutiva per valutare l'istanza di sostituzione

Massime di principio

  • Quando la Corte riconosce la continuazione tra reati e riunisce valutazioni sanzionatorie, il giudice deve rideterminare ex novo la valutazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'unitarietà del reato; non è corretto usare automaticamente il precedente unificato per escluderle
  • La verifica della misura della pena edittale è essenziale per stabilire l'accesso agli istituti come la sospensione condizionale: un errore nel calcolo della pena minima incide direttamente sulla concessione del beneficio
  • La disciplina transitoria che estende l'applicazione di norme più favorevoli ai procedimenti pendenti può consentire al giudice d'appello di applicare nuove misure alternative alla detenzione; non è sempre corretto rinviare la decisione alla fase esecutiva
  • La documentazione attestante la disponibilità di un ente per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità (anche se depositata tramite verbale d'udienza) può essere considerata valida; l'assenza di un programma dettagliato non impedisce al giudice di valutare la richiesta, che può essere integrata tramite acquisizione del programma dall'UEPE
  • In caso di diniego motivato su presupposti errati (es. calcolo della pena, valutazione dei precedenti), il rimedio è il ricorso in Cassazione volto all'annullamento limitato e al rinvio per nuovo esame dei profili sanzionatori e dei benefici alternativi

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