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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha presentato tre motivi di ricorso: 1) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in relazione alla ricostruzione dei fatti: l'imputato sostiene di essere stato solo un passeggero che avrebbe ricevuto addosso dal conducente uno sacchetto contenente 14 ovuli con 156,8 g di eroina/monoacetilmorfina al momento dell'intervento della Guardia di Finanza; la difesa riteneva la versione inverosimile. 2) erronea applicazione della legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90, nonostante la difesa avesse richiamato modalità che dimostrerebbero inesperienza e comportamento non qualificabile come spaccio (omesso occultamento, uso di mezzi inidonei, ecc.), mentre il dato quantitativo avrebbe dovuto indurre la riqualificazione. 3) errore nell'attribuire all'imputato precedenti penali specifici: la difesa sosteneva che dal certificato penale nulla risultasse e che l'imputato fosse incensurato, circostanza già valorizzata in primo grado ai fini delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure ricostruiscano fatti in maniera alternativa non deducibile in sede di legittimità e che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato l'inverosimiglianza della versione difensiva. Sul punto della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, la Corte ha confermato che il dato quantitativo (circa 963 dosi medie singole per il calcolo fatto) era tale da escludere la minima offensività e che un indice decisivo negativo assorbe gli altri parametri. Quanto al precedente specifico contestato, la Corte ha rilevato l'esistenza di una condanna per reati specifici con sentenza irrevocabile del 28/9/2022, riportata nel certificato del 11/8/2023; il riferimento al precedente non ha inciso sulla responsabilità ma sull'esclusione delle pene sostitutive. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata nel capo di impugnazione (motivi di cassazione); la Corte ha ritenuto le censure fondate su contestazioni di fatto non idonee in sede di legittimità.

  • art. 73 comma 5 DPR 309/90

    La Corte ha applicato il principio secondo il quale la configurabilità della fattispecie di lieve entità richiede la valutazione congiunta dei parametri indicati (quantità, modalità, mezzi, circostanze) ma anche che la prevalenza negativa di un parametro (qui il dato quantitativo) assorbe gli altri e rende incompatibile il riconoscimento della lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.

  • legge 689/91

    Richiamata nel contesto dell'esclusione delle pene sostitutive: l'esistenza di precedenti specifici ha inciso sulla non applicabilità delle pene sostitutive previste dalla legge.

  • Corte Costituzionale, sent. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità/necessità di esonero dalla condanna alla somma per la Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.

  • Giurisprudenza: Sez. 3 n. 23945 del 29/04/2014 (rv. 263651)

    Precedente di legittimità richiamato per l'orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, l'esito negativo di uno degli indici previsti dalla norma può assorbire le altre considerazioni, giustificando il rifiuto della qualificazione come fatto di lieve entità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione le riconsiderazioni pure dei fatti e delle prove, se già valutate in modo congruo dai giudici di merito, raramente producono esito favorevole: il ricorso che si limita a offrire una ricostruzione alternativa senza mostrare una illogicità o contraddizione della motivazione è inammissibile.
  • Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 è necessario valutare tutti i parametri indicati (quantità, mezzi, modalità, circostanze): se uno degli indici risulta decisivo e negativo (es. quantità incompatibile con piccolo spaccio), questo può assorbire gli altri e impedire il riconoscimento della lieve entità.
  • La presenza di precedenti specifici, comprovata da certificato o dalla documentazione ufficiale, può incidere non solo sulla determinazione della pena ma anche sull'ammissibilità di misure sostitutive o attenuanti; contestazioni formali a tali riferimenti vanno fondate su documenti contrari.
  • Se il motivo di ricorso riguarda valutazioni di fatto, la Corte di Cassazione interviene solo se è dimostrabile un vizio di motivazione palese, illogicità manifesta o violazione di norme di diritto nell'applicazione delle regole probatorie.
  • La declaratoria di inammissibilità di un ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) salvo giustificato esonero documentato.

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