Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 24/11/2023 che, in parziale riforma del Tribunale di Brindisi (rito abbreviato), aveva riconosciuto la responsabilità per detenzione e cessione continuata di stupefacente (cocaina) fino al marzo 2021 e aveva ricalcolato le pene per alcuni imputati. Le censure principali erano: carenza di prove e travisamento delle intercettazioni (GIRARDO e DELLA PORTA), mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità ex art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 (GIRARDO), vizio motivazionale e illegittima qualificazione della recidiva (MOLFETTA Paride e GAGLIARDI), violazione del divieto di ne bis in idem per sovrapposizione di fatti (MOLFETTA Angelo), errori nella misura della pena per continuazione e rifiuto delle attenuanti o della sostituzione della pena con misure alternative (DELLA PORTA).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: per GIRARDO i motivi erano riproduttivi e privi di adeguata critica della motivazione di merito; un motivo è stato dichiarato inammissibile per essere proposto per la prima volta in Cassazione (divieto di dedurre novità ai sensi dell'art.606 c.p.p.). Per MOLFETTA Paride la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito sulla recidiva e sulla maggiore pericolosità, avvalorata anche dalla reiterazione dei fatti nonostante misure cautelari e di prevenzione. Per DELLA PORTA sono state ritenute corrette le valutazioni sulle intercettazioni, sulla continuazione, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata sostituzione della pena; la discrezionalità del giudice di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata. Per GAGLIARDI la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza del precedente e la concreta accertata reiterazione criminosa. Per MOLFETTA Angelo è stata respinta la censura di ne bis in idem: la Cassazione ha ritenuto che i fatti del nuovo procedimento siano storicamente e giuridicamente distinti (diversi quantitativi, pluralità di cessioni e contesti temporali). Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina le diverse fattispecie delittuose riguardanti gli stupefacenti; l'art.73 comma 5 consente il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ma la sua applicazione richiede valutazione su dati ponderali, qualitativi e sulle circostanze: qui la Corte ha ritenuto che i dati probatori non giustificassero la qualificazione più favorevole.
Norma sul contenuto della motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano criticamente affrontato la motivazione di merito come richiesto dalla norma.
Riguarda l'articolazione e il contenuto del provvedimento di appello: richiamata indirettamente per valutare la completezza della motivazione di merito.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione e vieta di introdurre in Cassazione questioni nuove non dedotte in prior grado: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo introdotto per la prima volta.
Regola la contestazione della recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che non ha trasformato la recidiva ma ne ha accertato la rilevanza concreta.
Principio sulla determinazione della pena e sul cumulo/continuazione: applicato per giustificare gli adeguamenti di pena per continuazione esterna.
Concorso di persone nel reato; richiamato nella ricostruzione delle fattispecie riqualificate.
Disciplina l'applicazione delle circostanze: la Cassazione ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche sia stato adeguatamente motivato dal giudice di merito.
Criteri per la conversione o sostituzione delle pene: la Corte ha ricordato che la concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice, motivata secondo gli indirizzi dell'art.133 c.p.
Criteri di determinazione della pena e di valutazione dei precedenti e della personalità del reo: utilizzato per motivare l'aumento per recidiva e l'esclusione di benefici.
Disciplina il ne bis in idem: la Cassazione ha ritenuto che non sussista identità tra i fatti (condotta, evento, nesso di causalità) e che quindi non operi la causa di non punibilità.
Massime di principio
- Le intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova quando sono gravi, precise, concordanti e resistenti alle obiezioni: la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
- Non è possibile introdurre in Cassazione nuovi motivi non proposti nei precedenti gradi; questioni giuridiche o fattuali inedite saranno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art.606 c.p.p.
- Il riconoscimento della recidiva facoltativa richiede un accertamento concreto della maggiore colpevolezza o pericolosità del reo, non il mero riscontro formale di precedenti; il giudice deve motivare sulla reiterazione e sui parametri individualizzanti.
- Per il ne bis in idem occorre identità degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale) sia nella dimensione storico-naturalistica che in quella giuridica; differenze di quantitativi, contesti temporali o pluralità di cessioni possono escludere la sovrapposizione.
- La valutazione delle attenuanti e la decisione sulla sostituzione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per motivare il diniego.
- L'aumento per continuazione deve essere motivato ma può essere calibrato percentualmente sulla pena complessiva: censure generiche sulla misura sono spesso ritenute inammissibili se il giudice ha esposto i criteri adottati.
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