Cassazione Penale, Ordinanza n. 07851/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale, deducendo la violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In concreto, la pena concordata e applicata era pari a due anni di reclusione ed euro 1.600 di multa, in relazione ai reati contestati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, con contestazione della recidiva. La doglianza, secondo la Corte, era formulata in termini generici e assertivi e non rientrava tra i motivi ammissibili contro il patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. In particolare, la censura riguardava la violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena, profilo non ricompreso nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, applicando l'aumento oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. ai sensi dell'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
I criteri di commisurazione della pena non possono essere fatti valere con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se la doglianza non rientra nei casi espressamente ammessi dalla legge.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è ammessa solo per motivi tassativi e non anche per la mera contestazione della discrezionalità nella determinazione della pena concordata.
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma incriminatrice richiamata per il capo relativo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Richiamo alla recidiva contestata nel procedimento definito con patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata per il capo relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti in forma di lieve entità.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte richiama la possibilità di applicare una somma superiore al massimo ordinario nei casi previsti dalla legge.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Attribuisce la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La mera deduzione della violazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non è di per sé un motivo ammissibile di ricorso avverso il patteggiamento, se non si traduce in una delle violazioni tipizzate dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto dei motivi consentiti, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, potendo la Corte determinare la somma anche oltre il massimo ordinario nei casi previsti.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio concordato devono essere specifiche e ancorate a profili di legalità della pena o di correlazione tra richiesta e sentenza, non potendo risolversi in contestazioni generiche della valutazione discrezionale del giudice.
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