Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di due imputati per una serie di violazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche relative a fatti accertati in Altavilla Milicia il 3 settembre 2020, con pena di mesi 3 di arresto ed euro 18.000 di ammenda ciascuno. In cassazione la difesa ha articolato due censure: con il primo motivo ha contestato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità; con il secondo motivo ha censurato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, ritenendola non corretta. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché riproduttivo di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, che avevano escluso l'esistenza di una condizione di insuperabile costrizione idonea a integrare lo stato di necessità. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, osservando che la subordinazione alla demolizione era corretta e obbligatoria, anche perché gli imputati avevano già fruito in passato del beneficio della sospensione condizionale e l'eventuale verifica sull'eseguibilità della condizione spettava alla fase esecutiva.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nei reati contestati
art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
richiamato come base della contestazione urbanistico-edilizia relativa agli interventi abusivi
artt. 64-71 e 65-72 d.P.R. n. 380/2001
richiamati per le violazioni in materia di opere e costruzioni soggette a discipline tecniche e di sicurezza
artt. 83, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001
richiamati per ulteriori violazioni della disciplina edilizia e sismica
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
richiamato per la contestazione paesaggistica relativa ai fatti accertati
art. 81 c.p.
richiamato in relazione al regime del reato continuato
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 165 c.p.
evocato implicitamente dalla subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive, ritenuta obbligatoria in presenza di precedente beneficio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono censurabili, come regola, mere contrapposizioni di lettura del compendio probatorio rispetto alla motivazione resa dai giudici di merito, quando questa sia sorretta da argomentazioni razionali e non manifestamente illogiche.
- L'esimente dello stato di necessità richiede la prova di una condizione di costrizione non altrimenti superabile; in difetto di tale dimostrazione, la sua esclusione da parte dei giudici di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva è legittima quando sia prevista come conseguenza obbligatoria della decisione e l'eventuale verifica concreta sulla possibilità di eseguire la condizione sia rimessa alla fase esecutiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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