Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è quella della Corte d'appello di Catania del 25 febbraio 2025, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania del 19 ottobre 2023, ha rideterminato la pena in euro 1.000 di multa, previa riqualificazione del fatto nel reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio. La difesa ha proposto un solo motivo di ricorso deducendo la violazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che il reato fosse prescritto e che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione. La censura riguardava il computo delle sospensioni del corso della prescrizione maturate nel giudizio di primo grado: la Corte ha indicato due periodi, complessivamente pari a 497 giorni, ritenendo correttamente conteggiati sia il rinvio richiesto dalla difesa tra il 6 maggio 2021 e il 17 marzo 2022, non equiparabile a legittimo impedimento, sia l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze dal 20 aprile 2023 al 19 aprile 2023. Secondo la ricorrente, tali sospensioni non avrebbero dovuto impedire la declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, per effetto delle sospensioni del corso della prescrizione maturate nel primo grado, la prescrizione sarebbe comunque maturata solo dopo la sentenza impugnata, il 5 luglio 2025. Ha inoltre precisato che la maturazione della prescrizione prima della decisione di legittimità non consentiva comunque la declaratoria di estinzione del reato, perché l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce la valida instaurazione della fase di impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Disciplina il termine di prescrizione del reato; nel caso concreto la doglianza sul suo decorso è stata respinta perché il termine, computate le sospensioni, risultava maturato dopo la sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione occorre computare integralmente le sospensioni del corso del termine maturate nel giudizio di merito quando esse siano riconducibili a rinvii richiesti dalla difesa o all'adesione del difensore a un'astensione dalle udienze, se il giudice le ritiene correttamente imputabili al periodo di sospensione.
- Se, per effetto delle sospensioni del termine, la prescrizione matura solo dopo la sentenza impugnata, non può essere dichiarata l'estinzione del reato nel giudizio di legittimità sulla base di quella pretesa prescrizione.
- L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione impedisce la valida instaurazione della fase impugnatoria e preclude la declaratoria di estinzione del reato sopravvenuta nelle more.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07743/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →