Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato la condanna di primo grado nei confronti di una donna ritenuta responsabile di avere, in relazione alle domande presentate per ottenere il reddito di cittadinanza, omesso di comunicare all'ente erogatore un dato essenziale, e cioè che era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal 15 settembre 2020. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione della decisione di appello sulla conferma dell'affermazione di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura delle fonti probatorie e dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha ritenuto adeguata e razionale la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato l'omessa comunicazione all'ente erogatore di un'informazione decisiva per la percezione del reddito di cittadinanza. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
Disposizione che individua la rilevanza penale della condotta di chi omette di comunicare informazioni dovute in relazione al reddito di cittadinanza; nel caso concreto la Corte ritiene penalmente rilevante l'omessa comunicazione dello stato di arresti domiciliari.
Norma di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 richiamata per la fattispecie contestata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e razionalmente adeguata.
- L'omessa comunicazione all'ente erogatore di un dato essenziale ai fini del reddito di cittadinanza può integrare la condotta penalmente rilevante prevista dalla disciplina speciale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre al ragionamento del giudice di merito una diversa lettura dei fatti e delle prove, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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