Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni 1 di reclusione per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti limitatamente alle fatture emesse nel 2015, dichiarando estinti per prescrizione gli ulteriori episodi contestati. Con il primo e il secondo motivo la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle fonti probatorie; con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge in punto trattamento sanzionatorio, contestando la misura della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati sia i motivi relativi alla responsabilità, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata, sia il motivo sul trattamento sanzionatorio, poiché la pena era stata già mitigata in ragione della parziale prescrizione e il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato con riferimento alla gravità e alla protrazione pluriennale dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato contestato, relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle risultanze probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando le censure si limitano a contrapporre diverse letture dei fatti accertati dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- In materia di trattamento sanzionatorio, la mitigazione della pena dovuta alla parziale estinzione del reato può giustificare il mantenimento di una pena residua congrua, specie se il giudice di merito ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con riferimento alla gravità e alla durata pluriennale della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina l’applicazione delle conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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