Cassazione Civile, Ordinanza n. 06402/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, emesso a seguito del controllo di movimentazioni bancarie su diversi conti intestati al contribuente e alla sua impresa individuale. L'Ufficio aveva ritenuto non giustificati prelievi e versamenti e aveva accertato un maggior reddito imponibile, poi in parte rideterminato in sede di accertamento con adesione dopo la produzione tardiva di documentazione bancaria. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che la mancata acquisizione tempestiva di alcuni estratti conto dipendesse dalla banca interpellata dall'Ufficio e che le operazioni risultassero giustificate. La CTR, invece, in appello dell'Agenzia, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo provata l'infondatezza dell'assunto posto a base della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduce: 1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR omesso di considerare che una parte delle movimentazioni era già stata riconosciuta come giustificata dall'Ufficio, per avere trascurato le difese e la documentazione prodotta in relazione alle ulteriori movimentazioni e per avere motivato in modo apodittico; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per ultra petita e per avere la CTR accolto l'appello oltre i limiti delle conclusioni dell'Agenzia, che avrebbe chiesto soltanto la conferma dell'avviso nei limiti risultanti dall'accertamento con adesione, con conseguente rinuncia alla parte principale della pretesa originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo del tutto insufficiente, poiché non aveva esaminato le allegazioni e la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare la estraneità delle movimentazioni bancarie al reddito d'impresa, né aveva spiegato perché tali elementi fossero inidonei a superare la presunzione derivante dai movimenti bancari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, perché riesamini la controversia con congrua motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
consente la censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo; la Corte vi ricorre per ravvisare il vizio motivazionale della sentenza di appello.
richiede corrispondenza tra chiesto e pronunciato; era invocato dal ricorrente come violato per asserita decisione ultra petita.
delimita il devolutum in appello; era invocato dal ricorrente per sostenere che la CTR avesse deciso oltre i limiti dell'impugnazione.
art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti bancari sono imputabili a ricavi se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito o che sono estranei alla produzione del reddito.
la Corte ribadisce che la presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, essendo legale, non richiede i requisiti della presunzione semplice.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato nel riepilogo dei rilievi dell'Ufficio per la sanzione applicata sui prelevamenti non giustificati.
Massime di principio
- In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, la presunzione legale prevista dalla normativa tributaria opera per prelievi e versamenti non giustificati, ma il contribuente può vincerla offrendo prova contraria specifica sulla riferibilità delle singole operazioni a rapporti estranei al reddito imponibile.
- Il giudice di merito, quando il contribuente produca documentazione difensiva sulle movimentazioni bancarie contestate, deve esaminarla puntualmente e spiegare perché sia o meno idonea a superare la presunzione fiscale; una motivazione meramente assertiva o apodittica integra vizio censurabile in cassazione.
- Nel contenzioso tributario la decisione deve confrontarsi con le specifiche deduzioni delle parti e con i movimenti effettivamente emersi dai conti correnti oggetto di indagine, non potendo limitarsi a valorizzare in modo generico un ritardo nella produzione documentale senza valutare il contenuto della prova offerta.
- La presunzione bancaria non esonera il giudice dal verificare, con riscontri concreti su date, importi, soggetti e operazioni, se la documentazione prodotta dal contribuente consenta di escludere dal reddito solo i singoli movimenti effettivamente giustificati.
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