Cassazione Civile, Ordinanza n. 06107/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di intimazione relativo a una serie di cartelle esattoriali di natura tributaria e non tributaria. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per le cartelle recanti crediti non tributari, aveva accolto l’appello dell’ente della riscossione per due cartelle per le quali riteneva provata la notifica dell’avviso di accertamento, e aveva rigettato l’appello per una cartella per la quale non risultavano depositate le ricevute delle raccomandate di notifica. L’ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sul modello costituzionale della decisione; con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse immotivatamente ritenuto generici i motivi di appello. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata: nella parte motiva e nel dispositivo non vi era piena corrispondenza quanto al numero delle cartelle, agli atti considerati e agli esiti di accoglimento, rigetto o inammissibilità, con impossibilità di individuare con certezza la statuizione effettivamente resa. Tale contrasto non era correggibile come errore materiale e determinava la nullità della pronuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo
richiamato quale norma che impone il contenuto motivazionale della sentenza tributaria
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è stato ritenuto causa di nullità della pronuncia, non sanabile con correzione di errore materiale
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione del provvedimento giurisdizionale
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
dedotto come norma violata per l’asserita immotivatamente ritenuta genericità dei motivi di appello
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando tra motivazione e dispositivo sussiste un contrasto insanabile che impedisce di individuare con certezza la statuizione effettiva del giudice.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo non può essere eliminato mediante il solo rimedio della correzione degli errori materiali quando incide sul contenuto decisorio della pronuncia.
- Nel processo tributario, la motivazione deve consentire di comprendere in modo univoco quali atti siano stati accolti, rigettati o dichiarati inammissibili; in difetto, la decisione è affetta da nullità.
- Quando il primo motivo di ricorso investe un vizio radicale della sentenza che comporta la cassazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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