Cassazione Civile, Ordinanza n. 22328/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la soppressione delle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica riconosciute in passato ai dipendenti del gruppo elettrico e, secondo i ricorrenti, spettanti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Gli istanti, già dipendenti o superstiti di dipendenti, chiedevano l'accertamento del diritto a continuare a fruire della fornitura elettrica a tariffa agevolata sulla base della disciplina collettiva vigente durante il rapporto, oltre al ripristino del beneficio; in subordine domandavano una somma compensativa in luogo dell'agevolazione revocata. Con il ricorso per cassazione censuravano la decisione d'appello per: 1) violazione delle norme sull'interpretazione e sull'efficacia del contratto, sostenendo che l'agevolazione avesse natura di diritto quesito e non potesse essere soppressa; 2) erronea ritenuta efficacia della disdetta datoriale anche nei confronti di chi era già cessato dal servizio; 3) violazione dei principi di correttezza e buona fede per la disdetta dell'accordo collettivo e per l'accordo successivo che prevedeva una somma una tantum in cambio della rinuncia alle agevolazioni tariffarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto le domande dei pensionati/ superstiti. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza già formatasi sulla medesima vicenda e ha ritenuto che l'agevolazione tariffaria non avesse natura retributiva, ma fosse un beneficio di fonte collettiva sottratto al patrimonio individuale del lavoratore; perciò non costituiva diritto quesito e poteva essere legittimamente incisa dalla successiva disdetta dell'accordo collettivo. Ha inoltre escluso, in assenza di censure specifiche idonee a scalfire l'accertamento di merito, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, valorizzando anche l'erogazione una tantum disposta dalla società per attenuare l'impatto della cessazione del beneficio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come base formale dei motivi per violazione di legge dedotti dai ricorrenti.
artt. 1322, 1362, 1363, 1372 e 1373 c.c.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere una diversa lettura della disciplina collettiva e per contestare la possibilità di disdetta e cessazione del beneficio; la Corte esclude la fondatezza della censura.
Invocati per contestare la correttezza della disdetta e dell'accordo successivo; la Corte ritiene insussistente la violazione, anche per genericità delle censure.
art. 36 Cost.
La Corte esclude che l'agevolazione tariffaria sia riconducibile alla retribuzione proporzionata e sufficiente, poiché non correlata alla prestazione lavorativa.
Richiamato con riferimento alla rinuncia alle agevolazioni tariffarie formalizzata nell'accordo successivo.
Richiamato con riferimento al verbale di conciliazione con cui era condizionata l'erogazione una tantum.
Richiamato per sostenere il rinvio ai precedenti di legittimità sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la previsione richiamata sull'ulteriore contributo unificato.
d.l. n. 333/1992, art. 15, conv. in L. n. 359/1992
Richiamato nel contesto storico della trasformazione dell'ENEL da ente pubblico economico a società per azioni.
Richiamato nel contesto della liberalizzazione del mercato elettrico.
direttiva 96/92/CE
Richiamata come base europea della liberalizzazione del mercato elettrico.
d.l. n. 73/2007 conv. in L. n. 125/2007
Richiamato per indicare il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico.
Massime di principio
- Un'agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva è sottratta alla categoria dei diritti quesiti se non è correlata alla qualità o quantità della prestazione lavorativa e non entra nel patrimonio individuale del lavoratore come corrispettivo di lavoro già reso.
- Le clausole collettive non si incorporano automaticamente nel contratto individuale: in caso di successione di contratti collettivi, la disciplina successiva sostituisce la precedente, salvo espressa clausola di salvaguardia negoziata dalle parti collettive.
- Il recesso o la disdetta di un accordo collettivo a tempo indeterminato è ammissibile, perché la contrattazione collettiva non può essere vincolata per sempre; la sua efficacia va però esercitata nel rispetto di buona fede e correttezza.
- La tutela del diritto quesito opera solo per situazioni già definitivamente entrate nel patrimonio del lavoratore; le mere aspettative di mantenimento nel tempo di un trattamento di maggior favore non sono protette contro la successiva modifica della disciplina collettiva.
- Le censure in cassazione che mirano a ottenere una nuova valutazione del comportamento delle parti o dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili, se non si confrontano con l'accertamento di fatto già compiuto e motivato.
- La qualificazione fiscale di un'erogazione come reddito da lavoro non vincola la sua qualificazione civilistica nell'ambito del rapporto di lavoro, poiché le finalità tributarie sono diverse da quelle disciplinari del rapporto contrattuale.
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