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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17349/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una banca, quale cessionaria di crediti originariamente vantati da una società privata verso una azienda sanitaria locale per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e poi una condanna parziale in primo grado. L'azienda sanitaria aveva appellato la sentenza, notificando l'atto sia a mezzo posta sia via PEC e iscrivendo la causa a ruolo entro il termine di dieci giorni, ma senza depositare inizialmente l'avviso di ricevimento della notifica. All'udienza di comparizione aveva poi depositato l'originale dell'avviso di ricevimento, anche telematicamente, e la controparte cessionaria si era costituita senza eccepire la ritualità della notificazione o della costituzione. La Corte d'appello aveva tuttavia dichiarato improcedibile l'appello ritenendo tardivo o irregolare il deposito della prova di notifica e aveva aggiunto, solo per completezza, di ritenere infondati anche i motivi di merito dell'appello: parcellizzazione del credito, necessità della notifica della cessione alla PA, prova del rapporto contrattuale e prova del superamento dei tetti di spesa. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha censurato principalmente la declaratoria di improcedibilità, sostenendo che la costituzione era tempestiva e che la successiva produzione dell'avviso di ricevimento era consentita e comunque sanata dalla costituzione dell'appellata/interveniente, oltre a contestare nel merito le altre statuizioni di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Ha affermato che, in presenza di tempestiva costituzione dell'appellante e di successiva produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di comparizione, l'inosservanza delle forme di deposito non integra improcedibilità, ma al più nullità sanabile, soprattutto quando l'appellato o il soggetto costituito non disconoscano la conformità dell'atto notificato. Ha poi dichiarato inammissibili i restanti motivi perché la Corte territoriale, dopo avere dichiarato improcedibile l'appello, aveva affrontato il merito solo ad abundantiam. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale

    rinvia all'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'appellante e non consente di trasformare in improcedibilità qualsiasi irregolarità formale, rilevando soprattutto la tempestività della costituzione.

  • art. 165 c.p.c.

    depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo; e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, procura e documenti offerti in comunicazione

    la mancata osservanza delle forme di deposito integra un vizio formale sanabile entro l'udienza di comparizione, non una improcedibilità automatica se la costituzione è tempestiva.

  • art. 348 c.p.c.

    l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini

    l'improcedibilità è sanzione testuale e tassativa, limitata alla mancata tempestiva costituzione, non estensibile per analogia alle mere irregolarità del deposito.

  • art. 350 c.p.c.

    l'eventuale regolarizzazione della costituzione può avvenire fino a tale udienza; il giudice può sollecitare l'integrazione immediata, ma non concedere un termine che equivale a rinnovazione tardiva.

  • art. 16-bis d.l. 179/2012

    deposito degli atti processuali e dei documenti ... esclusivamente con modalità telematiche

    la disciplina del PCT impone il deposito telematico degli atti successivi alla costituzione, ma non giustifica la declaratoria di improcedibilità quando la parte abbia tempestivamente costituito il giudizio e l'atto sia nella disponibilità del giudice e della controparte.

  • L. 53/1994, art. 3-bis

    richiamata per evidenziare che la notifica dell'appello poteva essere effettuata anche con modalità telematica.

  • art. 69 r.d. 2440/1923

    la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicazione alle aziende sanitarie locali; la Cassazione non esamina il merito di tale questione perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel quadro dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa, in funzione anti-formalistica.

  • art. 111 Cost.

    evocato per la ragionevole durata e per l'esigenza di evitare formalismi processuali incompatibili con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro sovranazionale a favore di un'interpretazione delle norme processuali orientata alla decisione di merito.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato per il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005

    richiamato in tema di mancato disconoscimento della conformità della copia all'originale notificato.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per affermare la sanatoria del vizio di forma per raggiungimento dello scopo.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibile rimessione in termini per regolarizzare la costituzione nulla.

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato come norma ratione temporis applicabile per la rimessione in termini.

Massime di principio

  • L'improcedibilità dell'appello è una sanzione eccezionale e tassativa: opera solo in caso di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, non per ogni irregolarità formale del deposito della documentazione di notifica.
  • Quando l'appellante si costituisce nei termini e deposita successivamente l'atto o l'avviso di ricevimento entro l'udienza di comparizione, l'irregolarità del deposito integra un vizio formale sanabile, specie se la controparte si costituisce senza contestare la conformità degli atti o la ritualità della notifica.
  • Nel processo telematico, le regole sul deposito informatico devono essere lette in chiave di strumentalità delle forme e di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il formalismo impedisca l'esame del merito quando il giudice e la controparte abbiano comunque avuto disponibilità degli atti rilevanti.
  • Se il giudice d'appello dichiara l'improcedibilità e poi affronta comunque il merito solo per completezza, le argomentazioni di merito restano ad abundantiam e non richiedono autonoma impugnazione.
  • Il mancato disconoscimento, da parte del destinatario costituito, della conformità della copia depositata all'originale notificato può sanare la regolarità del deposito ai fini processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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