Cassazione Civile, Ordinanza n. 35553/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'eccedenza IVA relativo all'anno d'imposta 2002, richiesto da una società che aveva sostenuto spese di ristrutturazione su immobili di terzi detenuti in comodato d'uso. Il giudice di pace non è coinvolto; in primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato il diritto al rimborso, rigettando l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia deduce, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972 e 102, 103, 104 e 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che le spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un immobile di terzi concesso in uso/comodato non sarebbero beni ammortizzabili, non sarebbero autonomamente utilizzabili e, al termine del rapporto, si incorporerebbero nella proprietà del concedente, con conseguente esclusione dell'iscrizione in bilancio e quindi del rimborso IVA. La società contribuente non ha svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva, afferma che, in tema di IVA, l'esecuzione di opere di ristrutturazione e manutenzione su immobile detenuto in comodato dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, al rimborso dell'eccedenza detraibile, purché esista un nesso di strumentalità, anche solo potenziale o prospettica, con l'attività d'impresa o professionale svolta dal contribuente. Non è decisivo che le opere siano removibili o autonomamente utilizzabili al termine del rapporto. Poiché la CTR aveva accertato tale nesso di strumentalità, il ricorso viene respinto. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione della contribuente, e nessun ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione in quanto soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto dall'Agenzia, sotto forma di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
va letto alla luce del principio di neutralità dell'IVA, consentendo la detrazione e, in alternativa, il rimborso dell'eccedenza anche per opere su beni di terzi se strumentali all'attività.
artt. 102, 103, 104 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986
sono evocati dall'Agenzia per sostenere la non ammortizzabilità delle opere su beni di terzi, ma la Corte non ne accoglie l'interpretazione restrittiva nel caso IVA deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte rileva che non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore, ma escluso nel caso concreto per la qualità della parte soccombente.
Massime di principio
- In tema di IVA, le spese per lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti dal comodatario su immobile di proprietà altrui possono legittimare la detrazione dell'imposta e, se del caso, il rimborso dell'eccedenza detraibile quando siano funzionali, anche solo in via potenziale o prospettica, all'attività d'impresa o professionale.
- Ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso IVA non è decisivo che le opere siano autonomamente utilizzabili, asportabili o rimovibili al termine del rapporto di godimento del bene.
- Il principio di neutralità dell'IVA impone di non negare il beneficio fiscale in base alla sola circostanza che l'intervento sia eseguito su un bene immobile di terzi, se permane il nesso di strumentalità con l'attività economica del contribuente.
- L'inerenza rilevante ai fini fiscali ha valore qualitativo e coincide con il nesso di strumentalità tra costo sostenuto e attività svolta, anche quando l'attività sia solo programmata o in prospettiva.
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