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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36075/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito e recuperato a tassazione maggiore Irpef. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione apparente o sostanzialmente inesistente della sentenza di primo grado, motivazione che la CTR avrebbe illegittimamente confermato. Il ricorrente ha sostenuto che la CTP si era limitata ad affermazioni generiche di infondatezza delle doglianze senza indicare le ragioni di fatto e di diritto, e che anche la CTR non aveva spiegato le ragioni del rigetto, limitandosi ad affermare che il nuovo redditometro non era retroattivo e che mancava prova contraria, senza un effettivo esame delle deduzioni e delle prove offerte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da motivazione meramente apparente: non esponeva le ragioni giuridiche e fattuali del rigetto dell'appello e si limitava a formule generiche, senza un reale apprezzamento delle prove contrarie e delle censure del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Lombardia con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    impone, anche nel processo tributario, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione integra nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la carenza di tali ragioni integra vizio di motivazione rilevante in cassazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    costituzionalizza l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    come riformulato, consente il sindacato di legittimità solo sul "minimo costituzionale" della motivazione, non sulla sua sufficienza

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione sistematica della riforma del vizio di motivazione quale riduzione al minimo costituzionale

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010

    le modifiche all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 operano solo dall'anno d'imposta 2009, quindi non retroattivamente per gli anni 2007 e 2008

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    norma sull'accertamento sintetico/redditometro, come modificata dal d.l. n. 78 del 2010

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal ricorrente in cassazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, perché non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né le ragioni del decisum.
  • La motivazione meramente apparente è equiparata, ai fini della nullità, alla mancanza assoluta di motivazione: non basta un'affermazione generica di infondatezza delle doglianze o un adesione acritica alla tesi dell'Ufficio.
  • Dopo l'inversione dell'onere della prova nell'accertamento sintetico, il giudice deve esaminare analiticamente le prove contrarie offerte dal contribuente e non può limitarsi a giudizi sommari sulla loro insufficienza.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante e che risulti dal testo della sentenza.
  • Le modifiche normative al redditometro introdotte dal d.l. n. 78 del 2010 non si applicano agli anni d'imposta anteriori al 2009, per espressa previsione dell'art. 22, comma 1.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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