Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società ammessa al concordato preventivo presentava una prima domanda di concordato con riserva, poi rinunciava alla procedura e ne avviava una seconda, nella quale veniva aperta la procedura con successivo deposito del piano e della proposta. Una società creditrice depositava una proposta concorrente ai sensi dell'art. 163, comma 4, l. fall., poi modificata. Il tribunale la dichiarava inammissibile per tre ragioni: difetto della soglia minima del 10% dei crediti richiesti per la legittimazione, preclusione delle proposte concorrenti per effetto dell'attestazione sulla soddisfazione dei chirografari oltre il 33,48%, e tardività del deposito dell'attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall. La corte d'appello respingeva il reclamo, ritenendo corretto il riferimento, per il calcolo della soglia del 10%, alla situazione patrimoniale depositata nella seconda procedura e considerando tardiva l'attestazione. La società creditrice ricorreva per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo, articolando due motivi, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto contro un provvedimento non definitivo, destinato a essere assorbito dalla decisione sull'omologazione; la Corte ha osservato che le doglianze potevano essere fatte valere nella fase di opposizione all'omologazione ex art. 180 l. fall., sede deputata alla verifica definitiva della regolarità della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto della corte d'appello che aveva confermato l'inammissibilità della proposta concorrente. Ha ritenuto che il decreto impugnato non fosse un provvedimento definitivo, ma un atto temporaneo e revocabile, privo di attitudine al giudicato perché destinato a essere assorbito dalla futura decisione sull'omologazione del concordato. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 2, lett. a), l. fall.
Richiamato per individuare la situazione patrimoniale della debitrice da assumere a base del calcolo della legittimazione del creditore proponente nella seconda procedura di concordato.
Previsto come attestazione da depositare; la corte d'appello ha ritenuto tardivo il suo deposito, e la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.
Norma che consente la domanda di concordato con riserva, utilizzata dalla debitrice per presentare la prima e la seconda domanda.
Disciplina la proposta concorrente del creditore e la soglia minima di legittimazione del 10% dei crediti.
Richiamato per la preclusione alla presentazione di proposte concorrenti quando la proposta principale assicuri ai creditori chirografari una soddisfazione media superiore alla soglia prevista.
Individua il decreto di rigetto del reclamo impugnato in cassazione; la Corte lo qualifica come provvedimento non definitivo e quindi non ricorribile ex art. 111 Cost.
art. 111, comma 7, Cost.
Consente il ricorso straordinario per cassazione solo contro provvedimenti definitivi; esclusa l'impugnabilità del decreto perché temporaneo e destinato ad assorbimento.
Indicato come sede definitiva in cui far valere le censure sulla regolarità della procedura e sull'ammissibilità della proposta concorrente.
Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione il provvedimento che, pur incidendo su diritti soggettivi, abbia natura temporanea, sia revocabile o modificabile e sia destinato a essere assorbito nella decisione conclusiva del procedimento.
- Nel concordato preventivo, le questioni relative all'ammissibilità della proposta concorrente e alla regolarità della procedura possono essere fatte valere nella fase di opposizione all'omologazione, che costituisce la sede definitiva per il controllo della procedura.
- La legittimazione del creditore a presentare proposta concorrente va verificata sulla base della situazione patrimoniale rilevante nella specifica procedura di concordato in cui la proposta è presentata, secondo i dati depositati ai fini dell'art. 161 l. fall.
- Quando l'ordinamento prevede un termine per il deposito dell'attestazione a sostegno della proposta concorrente, il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità se la scansione è posta a presidio della compiuta valutazione della proposta da parte degli organi della procedura.
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