Cassazione Civile, Ordinanza n. 23586/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva contestata al titolare di una ditta individuale la violazione di una ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia, per avere transitato con il proprio natante nel bacino di San Marco a velocità superiore al limite consentito. L'opposizione era stata accolta in primo grado, ma il Tribunale di Venezia aveva riformato la decisione ritenendo provata la violazione. In cassazione il ricorrente deduceva tre profili: primo, che l'amministrazione non aveva provato la funzionalità e taratura dell'apparecchiatura telelaser, sostenendo la necessità di verifiche distinte e quotidiane con menzione nel verbale; secondo, che avrebbe dovuto applicarsi alla navigazione la disciplina del codice della strada sulla presegnalazione del controllo di velocità, lamentando che la postazione fosse non visibile; terzo, che il tribunale avesse attribuito valore eccessivo al verbale, senza richiedere prova completa di tutti gli elementi della violazione, inclusa l'ascrivibilità del natante all'opponente e la compatibilità dei dati spaziali riportati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Venezia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'amministrazione aveva assolto l'onere probatorio producendo un certificato di taratura e verifica di funzionalità dello strumento rilasciato da soggetto abilitato, senza che fosse necessaria una verifica quotidiana prima dell'uso né l'indicazione degli estremi del certificato nel verbale. Ha respinto il secondo motivo affermando che la disciplina del codice della strada non si applica in via analogica alla navigazione, trattandosi di normativa speciale distinta dal codice della navigazione. Ha respinto anche il terzo motivo osservando che il verbale gode di fede privilegiata quanto alle circostanze inerenti alla violazione e che le contestazioni sui riferimenti spaziali e sull'identificazione del natante avrebbero richiesto querela di falso; ha inoltre valorizzato la presenza di fotografie allegate al verbale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia
norma locale che prevedeva il limite di velocità acquea violato dal natante
ritenuto non applicabile alla circolazione acquea e quindi non idoneo a imporre l'obbligo di presegnalazione del controllo di velocità
in tema di lacune del diritto della navigazione, impone prima l'applicazione analogica delle norme della navigazione e solo in via gradata del diritto civile, escludendo l'applicazione di discipline speciali diverse come il codice della strada
il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova delle circostanze inerenti alla violazione, salvo querela di falso
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
la dichiarata illegittimità costituzionale ha comportato la necessità di verifiche periodiche di funzionalità e taratura degli apparecchi di misurazione della velocità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a sanzione per eccesso di velocità accertato con apparecchiatura elettronica, l'amministrazione deve provare l'omologazione e la taratura periodica dello strumento, ma la prova può essere fornita mediante certificazione rilasciata da soggetto abilitato; non è necessario che il verbale indichi gli estremi del certificato di taratura.
- La verifica di funzionalità non va confusa con una verifica giornaliera da eseguire prima di ogni impiego: ciò che rileva, ai fini della validità dell'accertamento, è la dimostrazione delle verifiche periodiche previste.
- Nel diritto della navigazione, il rinvio analogico segue una scansione speciale: prima le norme del diritto della navigazione, poi, solo se necessario, il diritto civile; non è consentito colmare lacune mediante applicazione analogica di discipline appartenenti ad altre legislazioni speciali, come il codice della strada.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova delle circostanze direttamente attestate e delle ragioni della loro percezione; le contestazioni su tali circostanze richiedono querela di falso, mentre non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni o gli apprezzamenti del verbalizzante.
- La contestazione della riferibilità della violazione al veicolo indicato nel verbale, quando investe le risultanze direttamente attestate dall'organo accertatore, non può essere svolta come mera contestazione di merito se la deduzione richiede la rimozione della fede privilegiata del verbale.
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