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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27583/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda l'omicidio di una persona offesa rinvenuta priva di vita in campagna, con contestazione anche di porto abusivo di armi in luogo pubblico. La Corte di assise di appello di Taranto, quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha confermato la condanna di due imputati per omicidio pluriaggravato e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto abusivo di armi. I ricorsi investivano soprattutto: la credibilità e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia; il valore probatorio della lettera anonima poi ricondotta a un teste; la pretesa inutilizzabilità di dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni; la configurabilità della premeditazione, dei futili motivi e della provocazione; la ricostruzione del movente e dei ruoli dei singoli concorrenti; nonché, per uno dei ricorrenti, la legittimità dell'acquisizione ex art. 238-bis c.p.p. della sentenza irrevocabile resa nel procedimento separato a carico del presunto esecutore materiale. La Corte ha ritenuto infondati i ricorsi di due imputati, valorizzando un quadro probatorio fondato su dichiarazioni convergenti di collaboratori, riscontri esterni e credibilità del teste autore della lettera, mentre ha accolto parzialmente il ricorso del terzo imputato, ritenendo insufficiente il riscontro individualizzante sulla sua partecipazione all'omicidio e disponendo nuovo giudizio limitatamente alla sua posizione. Il reato di porto abusivo d'armi è stato dichiarato estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di due imputati, confermando la loro responsabilità per omicidio volontario pluriaggravato e condannandoli alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili. Quanto al terzo imputato, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte di assise di appello per nuovo giudizio, limitatamente alla sua posizione, perché il quadro probatorio non era sufficiente a fondare in modo adeguato il riscontro individualizzante della sua partecipazione all'omicidio. Ha inoltre preso atto della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di porto abusivo di armi in luogo pubblico. L'annullamento è stato disposto perché il richiamo contenuto nella seconda parte della missiva attribuita al teste non poteva, da solo, costituire un valido riscontro specifico rispetto alla sola dichiarazione accusatoria che coinvolgeva quel ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    norma incriminatrice dell'omicidio volontario, ritenuta integrata sulla base della ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito per due imputati

  • art. 577 n. 3 c.p.

    richiamato per la circostanza aggravante della premeditazione, ritenuta sussistente sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

  • art. 61 n. 1 c.p.

    aggravante dei futili motivi ritenuta integrata perché le ragioni dell'omicidio erano sproporzionate e turpi rispetto alla soppressione della vita umana

  • art. 62 n. 2 c.p.

    attenuante della provocazione esclusa per mancanza di un fatto ingiusto altrui obiettivamente qualificabile come provocazione

  • art. 61 n. 2 c.p.

    aggravante del nesso teleologico invocata in relazione al porto dell'arma, ma non esaminabile perché il reato presupposto era estinto per prescrizione

  • art. 114 c.p.

    attenuante del concorso anomalo invocata da un ricorrente e ritenuta non fondata alla luce della programmata azione omicidiaria

  • art. 116 c.p.

    norma sull'evento diverso da quello voluto invocata dalla difesa, ma incompatibile con la ricostruzione di un omicidio premeditato e condiviso

  • art. 238-bis c.p.p.

    l'acquisizione della sentenza irrevocabile resa in altro procedimento è legittima e vale come prova dei fatti storici ivi accertati, senza automatica trasmigrazione di tutte le prove del diverso giudizio

  • art. 238 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere una pretesa illegittima introduzione di prove da altro procedimento, censura ritenuta infondata

  • art. 187 c.p.p.

    la premeditazione, come circostanza aggravante oggetto di prova, è soggetta alle regole di valutazione probatoria di tale disposizione

  • art. 191 c.p.p.

    invocato in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle prove, ma senza rilievo decisivo nel caso esaminato

  • art. 192 c.p.p.

    le dichiarazioni dei collaboratori e del teste sono state valutate secondo il criterio della convergenza, dei riscontri e della complessiva attendibilità

  • art. 194 c.p.p.

    richiamato per il divieto di deporre su voci correnti, a sostegno del principio che l'origine dell'informazione deve essere conoscibile

  • art. 195 c.p.p.

    richiamato per il principio di inutilizzabilità della testimonianza di chi non indica la fonte della notizia appresa

  • art. 240 c.p.p.

    richiamato per il divieto di acquisire e utilizzare documenti contenenti dichiarazioni anonime

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    motivo di ricorso per vizio di motivazione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla difesa con riguardo al giusto processo e al contraddittorio

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzo di prove acquisite senza partecipazione della difesa

  • art. 157 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la prescrizione in caso di esclusione dell'aggravante della premeditazione

  • art. 16-quater l. n. 82 del 1991

    invocato per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni rese oltre 180 giorni dall'inizio della collaborazione

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    richiamati per la liquidazione delle spese alla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • L'acquisizione ex art. 238-bis c.p.p. di una sentenza irrevocabile è legittima anche se la decisione richiama o trascrive dichiarazioni rese in altro processo; ciò che si prova nel processo di destinazione sono i fatti storici accertati, non una trasmigrazione automatica di tutte le prove formate altrove.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare il giudizio di responsabilità quando siano vagliate in modo analitico, risultino autonome e convergenti, e trovino riscontri esterni specifici; il mero rilievo della loro appartenenza a contesti criminali o della loro utilità premiale non ne esclude di per sé l'attendibilità.
  • Per valutare l'attendibilità di una fonte de relato è decisivo conoscere la catena informativa: l'assenza di individuazione della fonte primaria riduce o impedisce la forza dimostrativa del dato, soprattutto quando si pretende di usarlo come riscontro individualizzante.
  • Una missiva anonima o un documento di provenienza incerta può conservare valore indiziario solo nei limiti in cui il contenuto sia riscontrato da dati esterni; la parte del contenuto che non consente di identificare la fonte di conoscenza o che non è specificamente confermata non può sorreggere da sola l'affermazione di responsabilità di un singolo concorrente.
  • La premeditazione può essere desunta anche da elementi logici e indiziari, quali l'avvicinamento progressivo della vittima, la predisposizione dell'esca, il concorso di più persone con ripartizione di ruoli e le modalità esecutive dell'agguato; non è necessario individuare con precisione assoluta il momento in cui nacque il proposito criminoso.
  • Il mancato occultamento del cadavere non esclude, di per sé, la premeditazione, poiché non esiste una massima di अनुभवienza secondo cui un omicidio premeditato debba accompagnarsi necessariamente alla soppressione del corpo.
  • I futili motivi ricorrono anche in un contesto criminale organizzato quando le ragioni dell'omicidio, pur inserite in dinamiche di clan o di spaccio, risultino oggettivamente sproporzionate e banali rispetto alla soppressione della vita umana.
  • L'attenuante della provocazione richiede un fatto ingiusto altrui in senso oggettivo; non bastano contrasti, offese reputazionali o condotte che, pur sgradite all'agente, non siano obiettivamente contrarie a regole giuridiche o sociali.
  • L'attenuante dell'art. 116 c.p. non è configurabile quando la ricostruzione probatoria depone per una condotta concordata e preordinata alla realizzazione dell'evento più grave, anziché per uno sviluppo estemporaneo e non voluto del fatto.
  • La circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, pur essendo soggettiva, può estendersi al concorrente che abbia aderito consapevolmente al progetto criminoso e condiviso l'intensità del dolo dell'autore materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoOmicidioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro la personaParte generale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologicaOmicidio volontario
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reatoOnere della provaInutilizzabilità della prova

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