Cassazione Penale, Sentenza n. 27490/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dagli eredi di un soggetto deceduto prima dell'udienza preliminare, il quale era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in un procedimento per associazione di tipo mafioso e per un reato di esercizio abusivo del credito/intermediazione finanziaria aggravato dall'agevolazione mafiosa. La Corte d'appello, in sede di riparazione, aveva ritenuto che il periodo di custodia successivo a una certa data fosse ingiusto e aveva liquidato l'indennizzo. Il Ministero ha impugnato l'ordinanza con quattro motivi: 1) per il reato associativo, lamentando motivazione mancante o contraddittoria e violazione dell'art. 314 c.p.p., perché la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché i contatti e la frequentazione con appartenenti alla cosca non integrassero condotta idonea a contribuire alla custodia cautelare; 2) per il reato economico contestato, denunciando violazione di legge perché la Corte aveva richiamato i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008 in un caso non sovrapponibile, in assenza di una sentenza irrevocabile che dichiarasse l'ingiustizia della detenzione eccedente; 3) ancora sull'art. 314 c.p.p., censurando l'esclusione dell'aggravante mafiosa e l'omessa spiegazione del nesso causale tra condotta e misura cautelare; 4) sulla quantificazione dell'indennizzo ex art. 315 c.p.p., per carenza e contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che il giudizio di riparazione è autonomo ma deve valutare ex ante se la custodia sia stata causalmente provocata anche da condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse sovrapposto il giudizio di merito a quello riparatorio, omettendo di considerare adeguatamente la contiguità e le frequentazioni ambigue con esponenti della cosca e l'attività di intermediazione/gestione di affari connessi al soggetto latitante, elementi potenzialmente ostativi all'indennizzo. Ha inoltre escluso la possibilità di applicare la logica della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008 in mancanza di una condanna con pena inferiore alla custodia sofferta e di un accertamento penale dell'ingiustizia della detenzione eccedente. Ne è seguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame della domanda di riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. La motivazione dell'annullamento si fonda sull'erroneo approccio del giudice della riparazione, che aveva valutato il merito delle accuse invece di verificare se la custodia cautelare fosse stata causata, anche solo in parte, da condotta gravemente colposa o dolosa dell'interessato, oltre che sull'uso improprio dei principi della sentenza costituzionale n. 219 del 2008.
Norme richiamate
L'equa riparazione per ingiusta detenzione presuppone che la privazione della libertà non sia stata causata, nemmeno in parte, da condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato; il giudizio va condotto ex ante e in autonomia rispetto al processo penale di merito.
Rileva ai fini della liquidazione dell'indennizzo; la censura del Ministero investe la motivazione sulla quantificazione, ma la Corte annulla l'ordinanza principalmente per l'erronea valutazione dei presupposti della riparazione.
È il reato associativo contestato nel procedimento presupposto; la Corte sottolinea che, ai fini della riparazione, contatti e frequentazioni ambigue con esponenti mafiosi possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
Richiamato nel capo di imputazione del reato economico contestato in concorso.
Norma sul concorso di persone richiamata nel capo di imputazione del reato economico contestato.
art. 132 d.lgs. n. 285/93
È il reato contestato insieme all'aggravante mafiosa nel procedimento presupposto; la Corte evidenzia che non vi è stata per esso una sentenza irrevocabile di assoluzione che consenta di applicare i principi invocati dalla Corte d'appello.
È l'aggravante mafiosa richiamata per il reato economico; la Corte critica la valutazione della Corte territoriale che ne ha escluso la sussistenza in modo apodittico.
sentenza Corte costituzionale n. 219 del 2008
La Corte di cassazione afferma che i principi in essa espressi non sono applicabili in assenza di un proscioglimento nel merito con sentenza irrevocabile e non possono essere estesi al caso in esame.
Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia
Richiamata per il principio per cui l'indennizzo non spetta se l'incolpato ha dato causa o concorso a dare causa alla custodia con condotta dolosa o gravemente colposa.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio
Richiamata per il criterio di valutazione ex ante, volto a verificare l'apparenza della fondatezza delle accuse al momento dell'adozione della cautela e il contributo causale della condotta dell'interessato.
Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, Maniscalco Domenico
Richiamata per il principio secondo cui, nei reati associativi, frequentazioni ambigue e comportamenti percepibili come indice di contiguità al sodalizio criminale integrano colpa grave ostativa alla riparazione.
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B.
Richiamata in senso conforme sul rilievo ostativo delle frequentazioni ambigue con appartenenti all'associazione criminale.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve effettuare una valutazione autonoma e ex ante, verificando se al momento dell'emissione della cautela esistesse un'apparenza di fondatezza delle accuse e se alla formazione di tale apparenza abbia contribuito la condotta dell'interessato.
- L'indennizzo non spetta quando la custodia cautelare sia stata causata, anche solo in parte, da una condotta dolosa o gravemente colposa dell'incolpato; non è necessario un errore giudiziario in senso stretto.
- Nei reati associativi, possono integrare colpa grave ostativa alla riparazione anche comportamenti extraprocessuali percepibili come contiguità al sodalizio criminale, quali frequentazioni ambigue con affiliati o soggetti di spicco della cosca.
- Il giudice della riparazione non può sostituirsi al giudice del merito nella ricostruzione della responsabilità o nell'esclusione di specifiche aggravanti, soprattutto quando manchi una pronuncia definitiva di assoluzione del coimputato o dell'interessato per il fatto contestato.
- I principi elaborati in tema di detenzione cautelare eccedente rispetto alla pena inflitta non sono automaticamente estensibili alla riparazione per ingiusta detenzione in assenza di un proscioglimento nel merito con sentenza irrevocabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27486/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27489/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27491/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27492/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27498/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27500/2026 del 22/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →