Cassazione Penale, Sentenza n. 27491/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento cautelare riguardava un indagato per detenzione di cocaina a fini di spaccio, in relazione a un episodio in cui un coindagato avrebbe consegnato sostanza stupefacente dietro il pagamento di euro 35.000, poi rinvenuti in un pacco di strenne natalizie. Il G.I.P. aveva applicato la custodia in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, e il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di riesame. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo che in un procedimento con più indagati connessi o collegati non fosse consentito differenziare le posizioni e che la relativa omissione determinasse nullità a regime intermedio rilevabile d'ufficio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, contestando che vi fossero riscontri sufficienti per individuare il ricorrente come acquirente della droga, lamentando l'insufficienza delle intercettazioni ambientali e dell'annotazione di servizio, nonché l'assenza di un compiuto accertamento dell'abitazione, del numero civico e delle caratteristiche fisiche dell'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso la nullità dell'ordinanza genetica: per il reato contestato, aggravato ai sensi dell'art. 80 D.P.R. 309/1990 e rientrante tra i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., l'interrogatorio preventivo non era dovuto in presenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.; inoltre, il principio richiamato dalle Sezioni Unite non impone di sottoporre all'interrogatorio preventivo tutti gli indagati, ma chiarisce che, nei procedimenti cumulativi, non può svolgersi l'interrogatorio successivo anche per i coindagati per i quali l'interrogatorio preventivo è previsto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente mirasse in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del riesame fosse congrua e logica nel valorizzare i riscontri investigativi che avevano condotto a individuare il ricorrente come destinatario della consegna di droga e del denaro.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
prevede l'interrogatorio preventivo prima dell'applicazione della misura cautelare, salvo le specifiche ipotesi derogatorie indicate dalla norma.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'esigenza cautelare di prevenzione della reiterazione del reato può giustificare la deroga all'interrogatorio preventivo nei casi previsti dalla legge.
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
individua i delitti per i quali, ricorrendo la specifica esigenza cautelare, opera la deroga all'interrogatorio preventivo.
art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
aggravante del reato in materia di stupefacenti che, nel caso concreto, colloca il fatto tra quelli rilevanti ai fini della disciplina cautelare richiamata.
richiamato per i reati connessi nei procedimenti cumulativi ai fini del tema dell'interrogatorio preventivo.
art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p.
richiamato per i reati probatoriamente collegati nei procedimenti cumulativi ai fini del tema dell'interrogatorio preventivo.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'omissione del previo interrogatorio, quando dovuto, integra una nullità a regime intermedio.
richiede i gravi indizi di colpevolezza come presupposto della misura cautelare personale.
non si applica in modo pieno nella valutazione dei gravi indizi cautelari, che non richiede il medesimo standard probatorio del giudizio di merito.
richiamato per evidenziare che la difesa stava in realtà prospettando una censura propria del giudizio di colpevolezza di merito, non del giudizio cautelare.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. non è dovuto quando ricorre una delle ipotesi derogatorie previste dalla norma, tra cui la contestazione di un delitto compreso nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e la presenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Nei procedimenti con più indagati connessi o collegati, il tema dell'interrogatorio preventivo va letto in coerenza con la disciplina cautelare: il principio affermato dalle Sezioni Unite non impone automaticamente di interrogare tutti gli indagati, ma esclude che si possa svolgere l'interrogatorio successivo nei confronti dei coindagati per i quali la legge richiede quello preventivo.
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando effettivamente dovuto, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., deducibile anche davanti al tribunale del riesame.
- La verifica dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non coincide con il giudizio di merito ex art. 533 c.p.p. e non richiede l'applicazione integrale dell'art. 192, comma 2, c.p.p.; è sufficiente un quadro indiziario idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità.
- In cassazione, la censura sulla gravità indiziaria è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- Quando il tribunale del riesame fonda la misura su riscontri investigativi logicamente coerenti e individualizzanti, la doglianza difensiva che si limiti a proporre una lettura alternativa degli stessi elementi non può trovare accoglimento.
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