Cassazione Penale, Sentenza n. 27486/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e poi confermato in sede di rinvio dalla Corte di appello di Lecce, ricorre contro la sentenza rescissoria che aveva confermato la sua responsabilità per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due episodi di detenzione/cessione di droga aggravati. La difesa deduce: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione sulla configurabilità di una struttura associativa unitaria composta da un gruppo italiano e da un gruppo albanese, sostenendo che mancherebbe prova di una reale associazione albanese e di un unico comune programma criminoso; 2) travisamento della prova e illogicità della motivazione sulla partecipazione dell'imputato al sodalizio, affermando che il suo ruolo di emissario/supervisore dell'articolazione albanese sarebbe incompatibile con la qualità di partecipe dell'associazione operante in Italia e che la Corte di rinvio avrebbe sostanzialmente replicato la motivazione senza confrontarsi con le indicazioni della sentenza rescindente e con le emergenze probatorie; 3) motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche e censura sull'aumento di pena per la continuazione, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e in larga parte volto a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità. La Corte ritiene corretta la ricostruzione della Corte di appello in sede di rinvio: i due gruppi, italiano e albanese, costituivano articolazioni di un'unica organizzazione dedita al narcotraffico, con stabile coordinamento, ripartizione di ruoli, mezzi e spese comuni, e con un programma criminoso unitario. In tale contesto, la qualifica del ricorrente come emissario/supervisore dell'articolazione albanese è compatibile con la sua partecipazione al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Anche la doglianza sul travisamento della prova è ritenuta inammissibile perché sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio, mentre il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono considerati espressione di valutazioni di merito insindacabili, sorrette da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
capo 1; partecipe; reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti
La partecipazione al sodalizio può essere desunta da una stabile adesione a un'organizzazione articolata, non dalla sola esecuzione dei reati-fine. La struttura può articolarsi in gruppi operanti in paesi diversi se funzionalmente uniti da un programma criminoso comune.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
I reati-fine di detenzione/cessione di stupefacenti, anche se riferiti a pochi episodi, non esauriscono la verifica della partecipazione associativa e non provano da soli l'estraneità o l'appartenenza al sodalizio.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È richiamato quale aggravamento dei reati in materia di stupefacenti, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
L'elemento distintivo dell'associazione rispetto al concorso di persone in più reati di spaccio risiede non solo nell'accordo criminoso e nella permanenza del vincolo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione concretamente idonea a realizzare il programma criminoso.
art. 309/90
Normativa di riferimento per i reati di stupefacenti oggetto del giudizio.
Massime di principio
- In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la struttura associativa può essere integrata anche da articolazioni territoriali o nazionali diverse, purché risultino collegate da un programma criminoso unitario, da coordinamento stabile e da una concreta divisione dei compiti.
- La qualità di emissario, supervisore o referente di una delle articolazioni dell'organizzazione non esclude la partecipazione al sodalizio, se il contributo è inserito stabilmente nel funzionamento complessivo della struttura criminale.
- La prova della partecipazione associativa non può essere sostituita dalla sola prova della commissione di uno o più reati-fine; il concorso in singoli episodi di traffico di droga non basta, di per sé, a dimostrare né l'appartenenza né l'estraneità al sodalizio.
- Il vizio di travisamento della prova non consente una mera rilettura del compendio probatorio in cassazione: è necessario che la motivazione sia frutto di manifesta illogicità o contraddittorietà, non ravvisabile quando il giudice di merito indichi in modo coerente intercettazioni, contatti, ruoli e modalità operative.
- Il diniego delle attenuanti generiche e le scelte sulla determinazione della pena, quando sorretti da adeguata motivazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, attengono al merito e sono insindacabili in sede di legittimità salvo macroscopica illogicità.
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