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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27486/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e poi confermato in sede di rinvio dalla Corte di appello di Lecce, ricorre contro la sentenza rescissoria che aveva confermato la sua responsabilità per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due episodi di detenzione/cessione di droga aggravati. La difesa deduce: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione sulla configurabilità di una struttura associativa unitaria composta da un gruppo italiano e da un gruppo albanese, sostenendo che mancherebbe prova di una reale associazione albanese e di un unico comune programma criminoso; 2) travisamento della prova e illogicità della motivazione sulla partecipazione dell'imputato al sodalizio, affermando che il suo ruolo di emissario/supervisore dell'articolazione albanese sarebbe incompatibile con la qualità di partecipe dell'associazione operante in Italia e che la Corte di rinvio avrebbe sostanzialmente replicato la motivazione senza confrontarsi con le indicazioni della sentenza rescindente e con le emergenze probatorie; 3) motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche e censura sull'aumento di pena per la continuazione, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e in larga parte volto a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità. La Corte ritiene corretta la ricostruzione della Corte di appello in sede di rinvio: i due gruppi, italiano e albanese, costituivano articolazioni di un'unica organizzazione dedita al narcotraffico, con stabile coordinamento, ripartizione di ruoli, mezzi e spese comuni, e con un programma criminoso unitario. In tale contesto, la qualifica del ricorrente come emissario/supervisore dell'articolazione albanese è compatibile con la sua partecipazione al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Anche la doglianza sul travisamento della prova è ritenuta inammissibile perché sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio, mentre il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono considerati espressione di valutazioni di merito insindacabili, sorrette da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    capo 1; partecipe; reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti

    La partecipazione al sodalizio può essere desunta da una stabile adesione a un'organizzazione articolata, non dalla sola esecuzione dei reati-fine. La struttura può articolarsi in gruppi operanti in paesi diversi se funzionalmente uniti da un programma criminoso comune.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    I reati-fine di detenzione/cessione di stupefacenti, anche se riferiti a pochi episodi, non esauriscono la verifica della partecipazione associativa e non provano da soli l'estraneità o l'appartenenza al sodalizio.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È richiamato quale aggravamento dei reati in materia di stupefacenti, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    L'elemento distintivo dell'associazione rispetto al concorso di persone in più reati di spaccio risiede non solo nell'accordo criminoso e nella permanenza del vincolo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione concretamente idonea a realizzare il programma criminoso.

  • art. 309/90

    Normativa di riferimento per i reati di stupefacenti oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la struttura associativa può essere integrata anche da articolazioni territoriali o nazionali diverse, purché risultino collegate da un programma criminoso unitario, da coordinamento stabile e da una concreta divisione dei compiti.
  • La qualità di emissario, supervisore o referente di una delle articolazioni dell'organizzazione non esclude la partecipazione al sodalizio, se il contributo è inserito stabilmente nel funzionamento complessivo della struttura criminale.
  • La prova della partecipazione associativa non può essere sostituita dalla sola prova della commissione di uno o più reati-fine; il concorso in singoli episodi di traffico di droga non basta, di per sé, a dimostrare né l'appartenenza né l'estraneità al sodalizio.
  • Il vizio di travisamento della prova non consente una mera rilettura del compendio probatorio in cassazione: è necessario che la motivazione sia frutto di manifesta illogicità o contraddittorietà, non ravvisabile quando il giudice di merito indichi in modo coerente intercettazioni, contatti, ruoli e modalità operative.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e le scelte sulla determinazione della pena, quando sorretti da adeguata motivazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, attengono al merito e sono insindacabili in sede di legittimità salvo macroscopica illogicità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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