Cassazione Penale, Sentenza n. 27492/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda un imputato ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, del mancato versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in un arco temporale compreso tra dicembre 2017 e novembre 2018, per un importo complessivo contestato di euro 15.290, con condanna a due mesi di reclusione e euro 200 di multa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) erronea affermazione dell'elemento oggettivo del reato, sostenendosi che senza il materiale esborso delle retribuzioni non può dirsi integrata la fattispecie e che nel dibattimento sarebbero emersi elementi contrari alla tesi accusatoria; (2) erronea affermazione dell'elemento soggettivo, poiché il debito sarebbe stato rateizzato e poi integralmente estinto prima del dibattimento, con conseguente esclusione del dolo e, in subordine, rilevanza della rateizzazione come causa anticipata di non punibilità; (3) travisamento della prova e difetto di motivazione sull'effettiva entità del debito contributivo e sul superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui; (4) diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo altresì erronea valorizzazione dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando che il reato non è configurabile senza prova del materiale esborso delle retribuzioni ai dipendenti; ha ricordato che i modelli DM10 possono valere come prova della corresponsione solo in assenza di elementi contrari. Nel caso concreto, però, l'imputato aveva contestato specificamente l'effettivo pagamento integrale delle retribuzioni e la Corte territoriale aveva dato rilievo a un prospetto riassuntivo dei DM10 e a versamenti di acconti mensili di 800 euro a più soggetti, argomentazione ritenuta insufficiente e intrinsecamente contraddittoria per affermare la corresponsione delle retribuzioni e, quindi, l'obbligo contributivo nella misura contestata. La medesima incertezza probatoria incideva anche sulla verifica del superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Messina per nuovo esame e per la determinazione dell'entità dei contributi evasi, anche in funzione della soglia di punibilità.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638
La fattispecie presuppone il materiale esborso delle retribuzioni ai dipendenti; i modelli DM10 possono costituire prova della corresponsione solo se non vi sono elementi contrari.
art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui, rilevante ai fini della configurabilità del reato.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
È la base dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge, sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova.
art. 59, ultimo comma, cod. pen.
Invocato dalla difesa come possibile causa anticipata di esclusione della punibilità in relazione alla rateizzazione, ma non decisivo nella ratio decidendi.
Richiamato nel quarto motivo quale disciplina della particolare tenuità del fatto.
Richiamato dalla difesa in relazione all'incertezza probatoria e alla soglia di punibilità.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la prova della presentazione dei modelli contributivi non basta, di per sé, quando l'imputato contesti specificamente l'effettiva corresponsione delle retribuzioni; in presenza di elementi contrari occorre un accertamento pieno sul pagamento delle somme ai dipendenti.
- I modelli DM10 hanno natura ricognitiva e, in assenza di contestazioni o di elementi difformi, possono essere valorizzati come prova della retribuzione effettivamente corrisposta; se però emergono contestazioni e risultanze incompatibili, il giudice deve spiegare perché ritenga provato il pagamento integrale.
- Quando la struttura della fattispecie dipende dal superamento di una soglia di punibilità annua, l'incertezza sulla base imponibile o sull'entità del debito contributivo si riflette direttamente sulla sussistenza del reato e va risolta secondo il criterio del ragionevole dubbio.
- Una motivazione è contraddittoria se, da un lato, riconosce soltanto acconti o pagamenti parziali e, dall'altro, afferma la prova del pagamento integrale necessario a fondare l'obbligo contributivo contestato.
- In caso di annullamento con rinvio per difetto di accertamento sul fatto costitutivo e sulla soglia di punibilità, il giudice di rinvio deve riesaminare sia l'an del debito evaso sia il suo ammontare ai fini della configurabilità del reato.
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