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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27498/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione due capi di imputazione, revocato la confisca per equivalente limitatamente a tali capi e confermato nel resto la responsabilità dell'imputato, rideterminando la pena in un anno e sei mesi di reclusione per i rimanenti capi. Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo e della partecipazione materiale ai fatti: ha sostenuto di essere estraneo al meccanismo fraudolento, che le condotte materiali erano riferibili a terzi, che mancava la prova della consapevolezza della natura soggettivamente inesistente delle fatture e che la Corte territoriale aveva fondato l'affermazione di responsabilità su elementi ritenuti insufficienti, specie sulla mera conoscenza personale dei fornitori. Con un secondo motivo ha censurato la confisca, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente reputato inammissibili le doglianze difensive e che la misura non poteva riguardare fatture riferibili a soggetti diversi da quelli con cui sarebbero intercorsi i rapporti fiscali, né poteva essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di merito aveva accertato un articolato sistema di frode carosello nel quale la società dell'imputato acquistava merci che, pur formalmente interposte tra più società cartiere e filtro, provenivano in realtà direttamente dal fornitore estero/esterovestito; ha quindi valorizzato la conoscenza personale dell'imputato dei principali soggetti coinvolti, i numerosi contatti telefonici, la localizzazione territoriale ristretta delle imprese e le e-mail richiamate dai giudici di merito, reputando non illogica la conclusione circa la consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle fatture e del fine evasivo. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure sulla confisca in appello erano state formulate solo nelle conclusioni e non con doglianze specifiche e puntuali; ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità del motivo e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la norma richiede l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, l'uso di fatture/documenti per operazioni inesistenti e il fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, comprensivo anche del fine di ottenere un indebito rimborso o un inesistente credito d'imposta.

  • art. 1, lett. d), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Definisce il 'fine di evadere le imposte' includendovi anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa quale criterio di giudizio per l'affermazione di responsabilità; la Corte non accoglie la censura, ritenendo che la motivazione di merito abbia logicamente superato il vaglio probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il dolo richiesto è costruito su un duplice versante: dolo generico quanto alla consapevole indicazione di elementi passivi fittizi e dolo specifico di evasione, che può atteggiarsi anche come accettazione del rischio dell'evento evasivo; non è necessario che il fine evasivo si realizzi concretamente.
  • Il dolo di evasione deve essere apprezzato al momento della presentazione della dichiarazione, non già al momento della sola annotazione contabile delle fatture.
  • In presenza di uno schema di frode carosello, la consapevolezza dell'imputato può essere desunta da un complesso di elementi indiziari convergenti, quali i rapporti personali con i soggetti coinvolti, la localizzazione territoriale ristretta delle imprese, i contatti telefonici e la ricostruzione delle reali modalità di circolazione delle merci.
  • La motivazione sulla responsabilità penale non è censurabile quando il giudice di merito abbia valutato unitariamente il compendio indiziario e spiegato in modo non illogico perché l'imputato conosceva la fittizietà soggettiva delle fatture e traeva vantaggio dal meccanismo fraudolento.
  • Le doglianze sull'applicazione della confisca devono essere formulate in appello con rilievi specifici e puntuali rispetto alle ragioni della decisione impugnata; la mera richiesta conclusiva è insufficiente a fondare una censura ammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazioneConfiscaOnere della prova

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