Cassazione Penale, Sentenza n. 27489/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda concerne una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva sofferto custodia cautelare dal 20 novembre 2009 al 5 novembre 2011 in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.i.p. di Napoli nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere aggravata e per reati ex art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992. Nel giudizio di merito, una parte delle imputazioni era stata definita con assoluzione, mentre per il residuo reato era intervenuta declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. La Corte di appello aveva negato la riparazione ritenendo che la presenza di un titolo cautelare autonomamente idoneo, valutato ex ante, escludesse l’ingiustizia della detenzione. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il titolo custodiale residuo non fosse idoneo a sorreggere la protrazione della misura oltre i termini di fase di cui all’art. 303 c.p.p. e che, quindi, la custodia fosse illegittima e indennizzabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che la riparazione per ingiusta detenzione non deriva automaticamente dall’esito favorevole del processo di cognizione, ma richiede la verifica, con giudizio ex ante, dell’assenza di un titolo cautelare legittimante. Nei procedimenti con pluralità di imputazioni, l’assoluzione per alcuni capi e la prescrizione per altri non fondano il diritto all’indennizzo se almeno uno dei reati residui era, al momento dell’applicazione della misura, astrattamente e concretamente idoneo a giustificarla. La Corte ha inoltre escluso che il dedotto superamento dei termini di fase dell’art. 303 c.p.p. basti da solo a fondare la riparazione, dovendo comunque verificarsi la perdurante esistenza di un titolo cautelare e il rapporto tra durata della custodia e pena irrogata o irrogabile. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta in favore del Ministero resistente, per la natura laconica della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ma la Corte ne sottolinea la subordinazione all’assenza di un valido titolo cautelare
invocato dal ricorrente per il dedotto superamento dei termini di fase; la Corte ritiene che tale profilo non determini automaticamente il diritto all’indennizzo
letto nel senso che la riparazione presuppone l’ingiustizia della restrizione cautelare e che il parametro decisivo è la durata rapportata alla pena irrogata o irrogabile, non al solo termine di fase
indicato tra le contestazioni originarie, in relazione al delitto associativo aggravato
richiamato come aggravante della contestazione associativa originaria
indicati come norme di concorso di persone e continuazione riferite ai reati residui contestati
art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992
indicato come reato residuo; la Corte ne valorizza l’autonoma idoneità, ex ante, a sorreggere la misura cautelare
richiamato per affermare che l’interessato avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione per ottenere una decisione di merito utile alla riparazione
sent. Corte cost. n. 219 del 2008
richiamata per ribadire che il parametro di comparazione rilevante è la pena concretamente inflitta o astrattamente irrogabile, non il mero termine di fase
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non scaturisce automaticamente dall’assoluzione o dalla prescrizione: occorre che la custodia cautelare risulti, sin dall’origine o successivamente, priva di un valido titolo legittimante secondo un giudizio ex ante.
- Quando l’imputazione è plurima, l’assoluzione di alcuni capi non basta a fondare l’indennizzo se almeno uno dei reati residui, già al momento dell’applicazione della misura, era astrattamente e concretamente idoneo a giustificarla.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione non equivale a un accertamento di ingiustizia della custodia; per ottenere la riparazione è necessario un esito assolutorio nel merito, non la sola estinzione del reato.
- Il dedotto superamento dei termini di fase della custodia cautelare non determina di per sé il diritto all’equa riparazione, dovendosi comunque verificare la persistenza di un titolo cautelare legittimante e il rapporto tra durata della custodia e pena irrogata o irrogabile.
- Nella valutazione dell’ingiustizia della detenzione ai fini riparatori il parametro decisivo non è il termine processuale di fase, ma la corrispondenza tra durata della restrizione e pena concretamente inflitta o astrattamente applicabile.
- Se l’interessato intende far valere la riparazione in presenza di reati estinti per prescrizione, può essere rilevante la rinuncia alla prescrizione al fine di ottenere una pronuncia di merito idonea a dimostrare l’ingiustizia della misura.
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