Cassazione Civile, Ordinanza n. 05115/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci per l’anno d’imposta 2008, a seguito di verifica "a tavolino" sulla documentazione contabile richiesta e prodotta. L’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa e le dichiarazioni ai fini IRAP e IVA, contestando costi non sufficientemente documentati o non inerenti (carburante, ristoranti e alberghi) e costi per consulenze ritenuti di competenza dell’anno precedente. La CTR aveva accolto l’impugnazione della contribuente ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 12, commi 4 e 7, L. 212/2000 e 62, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che tali garanzie non operano per gli accertamenti a tavolino e che, comunque, non esiste un principio generale di contraddittorio per i tributi non armonizzati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione: ha ritenuto corretta la censura dell’Agenzia nella parte in cui contestava l’applicazione generalizzata dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 agli accertamenti a tavolino e l’esistenza di un principio generale del contraddittorio per i tributi non armonizzati. Ha però precisato che, quanto all’IVA, in quanto tributo armonizzato, il contraddittorio endoprocedimentale resta dovuto anche negli accertamenti a tavolino, con necessità di verificare in concreto se esso sia stato rispettato e se il contribuente abbia assolto all’onere di prospettare le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, cioè la prova di resistenza. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, commi 4 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale previste dalla norma si applicano esclusivamente agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino.
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale parametro processuale della censura di legittimità, in relazione alla dedotta violazione di norme tributarie sostanziali e procedurali.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica del reddito d’impresa sulla base del controllo della documentazione contabile.
artt. 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973
Sono richiamati come disposizioni applicate nell’emissione dell’accertamento nei confronti della società.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 6-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
È menzionato come intervento legislativo sopravvenuto che disciplina espressamente il contraddittorio preventivo, con applicazione dal 30 aprile 2024.
art. 7, comma 1, d.l. n. 39/2024
È richiamato per precisare la decorrenza dell’applicabilità dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano il rito camerale in cassazione applicato al procedimento.
Cass. S.U. n. 24823/2015
È richiamata per i principi sul contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati e non armonizzati e sull’onere del contribuente di indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
Cass. S.U. n. 6477/2024
È richiamata sul tema della validità/sanabilità del ricorso per cassazione in formato informatico privo di firma digitale ove sia certa la paternità dell’atto.
Cass. n. 20036/2018
È richiamata a sostegno dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti IVA anche a tavolino.
Corte cost. n. 47/2023
È richiamata per aver confermato l’assetto giurisprudenziale e rimesso al legislatore l’adeguamento normativo in materia di contraddittorio preventivo.
Corte di giustizia UE, 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics
È richiamata per il principio secondo cui la violazione del diritto di essere sentiti comporta annullamento solo se il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
Massime di principio
- Le garanzie di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente operano soltanto per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali del contribuente; non si estendono automaticamente agli accertamenti svolti "a tavolino".
- Per i tributi non armonizzati non esiste un principio generale e generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che la legge lo preveda espressamente.
- Per i tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto anche negli accertamenti a tavolino, ma la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra che l’assenza del contraddittorio non sia stata una doglianza meramente pretestuosa.
- Nel contenzioso tributario, il contribuente che deduce la violazione del contraddittorio deve superare una prova di resistenza, prospettando specificamente quali elementi difensivi avrebbe introdotto nel procedimento amministrativo e quale possibile esito diverso avrebbe potuto determinare.
- La paternità certa di un ricorso per cassazione in formato digitale può desumersi anche da elementi esterni qualificanti, rendendo sanabile l’eventuale vizio di sottoscrizione per raggiungimento dello scopo.
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