Cassazione Civile, Ordinanza n. 00792/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione fiscale. La società contribuente aveva esposto per più anni un credito IVA ritenuto non spettante dall'Ufficio, in origine richiesto anche a rimborso e poi diniegato con atto del 2009 non impugnato. Secondo la Commissione tributaria regionale, il mancato impugnamento del diniego avrebbe reso definitivamente non spettante il credito, sicché era illegittimo il suo riporto nelle dichiarazioni successive e la successiva compensazione, legittimando il recupero a ruolo e la sanzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sulle sanzioni, per avere la CTR ritenuto recuperabile tramite cartella un credito semplicemente indicato in dichiarazione ma non utilizzato; 2) violazione delle stesse norme, per avere ritenuto possibile il disconoscimento in sede automatizzata di un credito divenuto inesigibile per prescrizione del rimborso; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà, poiché l'art. 2 d.lgs. 462/1997 presupporrebbe l'avvenuto utilizzo del credito; 4) omesso esame del fatto decisivo che la mera indicazione del credito, senza compensazione o rimborso, non genera danno erariale né presupposti sanzionatori; 5) richiesta di applicare la disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta, che limiterebbe la sanzione ai soli casi di credito effettivamente utilizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il controllo automatizzato può certamente verificare l'esistenza e la spettanza del credito, ma la cartella di pagamento è legittima solo se il credito è stato effettivamente utilizzato dal contribuente, perché solo in tal caso l'indebito utilizzo si traduce in un debito verso l'erario. Se invece il credito è soltanto esposto in dichiarazione e riportato a nuovo, senza essere ancora utilizzato, l'Amministrazione può rettificare l'errore ma non trasformarlo automaticamente in un debito esigibile mediante cartella.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni anche con riguardo alla riduzione di crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti, sulla base dei dati dichiarati, senza sconfinare in accertamenti sostanziali non consentiti dalla procedura.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come disposizione speculare a quella dell'art. 36-bis per il controllo automatizzato in materia IVA; l'erroneo richiamo normativo nella cartella è stato ritenuto una mera irregolarità formale.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanzione per omesso o tardivo versamento; la Corte valorizza l'idea che la sanzione presuppone l'effettivo utilizzo del credito indebito.
Disciplina l'iscrizione a ruolo delle somme recuperate a seguito dei controlli automatici; secondo la Corte legittima il recupero solo quando il credito sia stato effettivamente utilizzato, non quando sia rimasto mera esposizione dichiarativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole.
art. 15, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 158/2015
È richiamato come fonte della disciplina più favorevole sopravvenuta, che avrebbe limitato la sanzione ai soli casi di credito effettivamente utilizzato.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
Nel testo viene ricordato come novellato dal d.lgs. 158/2015, con sanzione applicabile ai soli casi di utilizzo del credito.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali l'Amministrazione può verificare la spettanza di un credito d'imposta anche sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti, ma la procedura non può trasformarsi in un accertamento sostanziale che richieda valutazioni giuridiche o l'esame di atti non consentiti.
- La cartella di pagamento emessa all'esito del controllo automatizzato è legittima solo se il contribuente ha effettivamente utilizzato il credito indebitamente esposto; in tal caso l'utilizzo illegittimo integra un debito verso l'erario recuperabile a ruolo.
- Se il credito d'imposta è soltanto indicato in dichiarazione e riportato a nuovo, senza essere stato compensato o chiesto a rimborso in modo esigibile, l'Amministrazione può rettificare l'errore ma non può procedere al recupero mediante cartella come se vi fosse già stato un debito d'imposta.
- È illegittima l'automatica conversione di una mera voce di credito esposta in dichiarazione in una pretesa di pagamento immediata, quando l'ufficio intenda soltanto negare il futuro utilizzo del credito residuo.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto perché risolutivo della controversia, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono esame.
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