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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23225/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione. Nel giudizio di merito erano stati dedotti: la mancanza di sottoscrizione del decreto da parte del prefetto, ritenuta infondata perché l'atto risultava sottoscritto da soggetto delegato ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.m. 284/1993; la mancata traduzione del decreto in lingua marocchina, poiché la traduzione era stata eseguita in lingua araba, considerata lingua ufficiale del Marocco; e la questione del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, reputata dal giudice di pace atto autonomamente impugnabile. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 18, comma 5, d.lgs. 150/2011, assumendo che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non fossero stati notificati a cura della cancelleria alla Questura che aveva emesso l'ordine di lasciare il territorio; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il decreto di espulsione non fosse stato tradotto in una lingua comprensibile al destinatario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il provvedimento impugnato dal giudice di pace riguardava solo il decreto prefettizio di espulsione e non anche l'ordine del questore di lasciare il territorio; in ogni caso, ha ribadito che l'ordine del questore ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 non è autonomamente impugnabile con il rito previsto per l'opposizione all'espulsione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., richiamando il principio per cui la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza soddisfa il requisito legale di conoscenza di cui all'art. 13, comma 7, T.U. immigrazione; poiché il ricorrente è cittadino marocchino e la traduzione era in arabo, lingua ufficiale del Marocco, il requisito doveva ritenersi rispettato in mancanza di specifiche allegazioni idonee a superare la presunzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di effettiva attività difensiva della parte intimata; è stata inoltre esclusa la debenza del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 5, d.lgs. 150/2011

    viene richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di notifica a cura della cancelleria alla Questura del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; la Corte non accoglie la censura perché il presupposto fattuale non ricorre e, comunque, il mezzo di tutela non può essere esteso oltre i casi previsti dalla legge.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    l'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, emesso in esecuzione del decreto prefettizio di espulsione, non è suscettibile di autonoma impugnazione con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza del destinatario integra il requisito legale di conoscibilità dell'atto, operando una presunzione di conoscenza che può essere vinta solo da specifiche allegazioni soggettive.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998

    viene invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa violazione, ritenendo sufficiente la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di origine.

  • art. 360-bis c.p.c.

    la censura sulla traduzione è dichiarata inammissibile perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    la costituzione dell'amministrazione è avvenuta ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    la Corte esclude il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esenzione indicata nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione non può essere introdotta, in via estensiva, l'impugnazione dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio, quando tale atto non sia autonomamente previsto come impugnabile dal legislatore.
  • La traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero soddisfa il requisito di cui all'art. 13, comma 7, T.U. immigrazione, perché opera una presunzione legale di conoscenza dell'atto.
  • Per superare la presunzione di conoscenza derivante dalla traduzione nella lingua ufficiale del Paese di origine non bastano allegazioni generiche: occorrono specifiche deduzioni fattuali e soggettive idonee a dimostrare l'incomprensibilità della traduzione.
  • Una censura è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando investe un punto già risolto da un orientamento di legittimità consolidato, senza offrire argomenti per mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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