Cassazione Civile, Ordinanza n. 26362/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente assicuratore)
La controversia
La società cooperativa aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Milano un verbale unico di accertamento e notificazione, chiedendo all’INAIL di dichiarare non dovuti i premi assicurativi calcolati sulle somme corrisposte in busta paga come “trasferta forfettaria” nel periodo da marzo 2010 a gennaio 2015. In subordine, chiedeva che tali somme, erogate a soci e capisquadra, fossero assoggettate al regime previsto dall’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986 e che i premi fossero ricalcolati. Il Tribunale accolse la domanda subordinata limitatamente ai capisquadra e respinse per il resto il ricorso; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1775/2019, depositata il 16 gennaio 2020, respinse il gravame. La cooperativa propose ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, contestando il diniego dell’esenzione contributiva per le trasferte. Con il secondo denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 7-quinquies, comma 1, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, sostenendo che i soci addetti a pulizia e manutenzione straordinaria presso numerosi negozi dovessero essere qualificati come trasfertisti, poiché la mobilità sarebbe insita nella natura dell’attività. Dagli accertamenti risultava che la cooperativa impiegava circa 180 dipendenti, di cui 160 presso il centro pesce di Biandrate; per alcuni lavoratori i contratti non indicavano la sede di lavoro, mentre per altri indicavano proprio Biandrate, luogo di svolgimento abituale dell’attività. Le buste paga riportavano indennità di trasferta senza specificare importo base e periodo di riferimento, e la cooperativa non aveva prodotto documentazione giustificativa né lettere di trasferta. Quanto ai soci addetti alle attività itineranti, nei contratti era indicata la sede di lavoro e le allegazioni sull’effettiva assegnazione a sedi sempre diverse erano generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo, pur formulato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e della documentazione; inoltre non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello, che aveva ravvisato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla cooperativa quanto all’effettivo svolgimento delle trasferte e ai presupposti dell’esenzione contributiva. La Corte ha ribadito che il datore di lavoro che invoca l’esenzione deve provare le trasferte, l’erogazione delle relative indennità o dei rimborsi e i relativi importi, oltre al rispetto dei limiti di esenzione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivisitazione del merito e non censurava integralmente la ratio decidendi: per i lavoratori i cui contratti indicavano la sede mancava uno dei requisiti richiesti per il regime dei trasfertisti; inoltre, la tipologia di attività non rende di per sé implicita la mobilità e la temporaneità degli spostamenti, che non erano state provate con allegazioni specifiche. La cooperativa è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Spetta, pertanto, al datore di lavoro fornire prova persuasiva dei presupposti che consentono di fruire dell'esenzione accordata dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, anche con riferimento all'osservanza dei limiti di volta in volta sanciti per l'esenzione in esame.
Il datore di lavoro che invoca l’esenzione contributiva per trasferte deve provare i presupposti dell’esonero, comprese le trasferte effettivamente svolte, l’erogazione e l’ammontare delle indennità o dei rimborsi e il rispetto dei limiti legali di esenzione.
art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986
Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Il regime dei trasfertisti presuppone la contemporanea ricorrenza delle condizioni indicate: mancata indicazione contrattuale della sede, attività che richiede continua mobilità e corresponsione di un’indennità o maggiorazione fissa collegata allo svolgimento dell’attività in luoghi variabili e diversi. La sola natura itinerante dell’attività non prova tali requisiti.
art. 7-quinquies, comma 1, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
La disposizione di interpretazione autentica richiede la presenza contestuale delle tre condizioni elencate per ricondurre i lavoratori alla disciplina dei trasfertisti; l’indicazione della sede di lavoro nel contratto esclude il requisito previsto dalla lettera a).
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza, dietro la parvenza di violazione di legge, in realtà di traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito della vertenza poiché non esplicita in cosa sarebbe consistita la violazione della suddetta norma ma vorrebbe sovvertire le conclusioni cui la Corte è pervenuta sulla base della documentazione in atti.
Il motivo di ricorso per cassazione formulato come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, senza indicare in che cosa consista l’errore interpretativo o applicativo, mira soltanto a sovvertire la valutazione di merito e della documentazione compiuta dal giudice.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
In caso di esito che comporta l’obbligo previsto dalla disposizione, deve essere dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il datore di lavoro che chiede l’esclusione dalla contribuzione di somme corrisposte come indennità o rimborsi per trasferte ha l’onere di provare i fatti che fondano l’esenzione, inclusi l’effettivo svolgimento delle trasferte, l’erogazione e l’ammontare delle somme per ciascun giorno e il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
- La disciplina dei trasfertisti richiede la ricorrenza contemporanea dei requisiti previsti dalla norma di interpretazione autentica; la natura dell’attività o la sua astratta attitudine a comportare spostamenti non basta a dimostrare la continua mobilità e lo svolgimento dell’attività in luoghi sempre variabili e diversi.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, chieda una nuova valutazione dei fatti o della documentazione senza indicare uno specifico errore di interpretazione o applicazione della norma e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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