Cassazione Civile, Ordinanza n. 26358/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Dopo il rigetto, da parte della Cassazione, del ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria, l’agente ha chiesto la revocazione dell’ordinanza di legittimità ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. La domanda originaria riguardava il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla violazione del diritto di esclusiva nella zona di Pistoia durante il rapporto di agenzia, intercorso dal 1999 al 2009. Con il primo motivo di revocazione, il ricorrente ha sostenuto che la Cassazione avesse supposto erroneamente che, alla prima udienza, fossero state introdotte nuove allegazioni e prove fondate su una causa petendi non prospettata nel ricorso introduttivo; ha inoltre contestato l’affermazione relativa alla mancata produzione, nel giudizio di cassazione, del ricorso introduttivo e della memoria di primo grado della resistente. Con il secondo motivo, ha denunciato che la Cassazione avrebbe supposto l’assenza di una censura sulla mancata ammissione della prova relativa alla violazione dell’esclusiva, sostenendo invece che tale questione fosse stata dedotta con il secondo motivo del precedente ricorso per cassazione. La società ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Il primo motivo è inammissibile perché la doglianza investiva la valutazione e interpretazione degli atti processuali su una questione controversa — la distinzione tra mutatio ed emendatio libelli — e non la percezione di un fatto processuale incontestabilmente smentito dagli atti. La Corte ha inoltre richiamato i requisiti dell’errore revocatorio: esso deve consistere in un’erronea percezione di un fatto non discusso dalle parti, essere evidente e immediatamente rilevabile dal raffronto tra la pronuncia e gli atti, decisivo e riferito agli atti interni al giudizio di cassazione; nella specie, l’errore prospettato sarebbe comunque imputabile alla Corte d’appello. Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché l’ordinanza revocanda aveva esaminato il secondo motivo del precedente ricorso per cassazione insieme al primo; l’eventuale errata applicazione della regola sulla duplice ratio decidendi costituirebbe un errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio. La Corte ha quindi escluso che la revocazione potesse essere utilizzata per contestare la valutazione o la motivazione dell’ordinanza. Ha condannato il ricorrente a rifondere alla resistente le spese, liquidate in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione
La revocazione delle pronunce della Cassazione presuppone un errore percettivo su un fatto processuale, non consente di rimettere in discussione valutazioni o interpretazioni delle risultanze processuali.
in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte
L’errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso, risultare evidente dal solo confronto con gli atti, essere decisivo e inerire agli atti interni al giudizio di cassazione; non comprende errori interpretativi o valutativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore revocatorio della pronuncia della Cassazione ricorre quando il giudice di legittimità suppone l’esistenza o l’inesistenza di un fatto processuale la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- L’errore revocatorio deve essere evidente e immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti, essenziale e decisivo, e deve riguardare atti interni al giudizio di cassazione incidendo sulla pronuncia della Corte.
- La revocazione non è utilizzabile per censurare la valutazione o l’interpretazione degli atti processuali, né per contestare la correttezza giuridica della decisione o la motivazione della pronuncia.
- L’eventuale erronea applicazione della regola sulla duplice ratio decidendi integra un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio.
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