Cassazione Civile, Ordinanza n. 26357/2026 del 07/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto al Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del depennamento dalla graduatoria provinciale di prima fascia per collaboratore scolastico e della risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato con un istituto scolastico, il reinserimento in graduatoria, il ripristino del rapporto in relazione alla proposta di assunzione revocata e il risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni maturate sino alla riassunzione. L’amministrazione aveva sostenuto che il diploma di qualifica professionale dichiarato dal lavoratore fosse privo di veridicità e che ciò rendesse invalido l’inserimento in graduatoria e legittima la risoluzione. Il Tribunale di Varese aveva respinto il ricorso, ravvisando dubbi sulla veridicità del titolo. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 516/2024 depositata il 4 settembre 2024, aveva parzialmente accolto l’appello: esclusa la prova della falsità del diploma, anche alla luce dell’assoluzione penale perché il fatto non sussiste, aveva dichiarato illegittimi il depennamento disposto l’11 marzo 2020 e la conseguente risoluzione del contratto, condannando il Ministero a € 17.000 lordi, somma individuata in via equitativa come circa un anno di retribuzione, oltre accessori dalla sentenza al saldo. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato e, quindi, di ripristino del rapporto; con il secondo, ha contestato la quantificazione del danno ai sensi dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, deducendo la propria disoccupazione e chiedendo un risarcimento almeno pari a 24 mensilità.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi e cassato la sentenza, rinviando alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo ha rilevato che la domanda di ripristino del rapporto, specificamente proposta e consequenziale all’accertamento dell’illegittimità del depennamento, non poteva ritenersi implicitamente respinta per il solo fatto che fosse stato riconosciuto il risarcimento: le due forme di tutela sono compatibili. L’assenza di una pronuncia sulla domanda non produce automaticamente un ordine di reinserimento nel rapporto, ma richiede una motivazione specifica, sicché l’ambiguità della decisione integrava il vizio denunciato. Sul secondo motivo ha affermato che, in caso di mancata o ritardata assunzione imputabile alla pubblica amministrazione, il lavoratore deve allegare il pregiudizio derivante dalla tardiva o omessa attribuzione del posto e dalla perdita delle retribuzioni, senza dover allegare espressamente la propria inoccupazione o un reddito inferiore: tali circostanze sono elementi di prova del danno. Il danno va determinato sulla base del complesso retributivo che il lavoratore avrebbe conseguito, tenendo conto dell’aliunde perceptum; la prova può essere fornita anche per presunzioni e il giudice, in presenza di una plausibile pista probatoria, deve esercitare i poteri istruttori d’ufficio previsti dal rito. La quantificazione operata dalla Corte territoriale non poteva quindi essere confermata senza applicare tali criteri. La Corte di cassazione non ha disposto direttamente il reinserimento né liquidato il danno, demandando entrambe le questioni al giudice di rinvio.
Norme richiamate
L’esclusione di pronuncia sulla domanda in esame, pertanto, richiede una motivazione specifica, così come l’assenza di statuizione sul punto non consente di ricavare, come effetto naturale, un qualsiasi ordine all’amministrazione incidente sul rapporto.
La mancata statuizione sulla domanda di ripristino del rapporto non equivale, da sola, a un rigetto implicito né determina automaticamente l’ordine richiesto; l’esclusione della tutela domandata deve risultare da una pronuncia motivata.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Nella controversia di pubblico impiego contrattualizzato per mancata o ritardata assunzione imputabile alla P.A., è sufficiente allegare il pregiudizio rappresentato dalla perdita delle retribuzioni; inoccupazione e redditi alternativi attengono alla prova del danno. La quantificazione va riferita al trattamento retributivo conseguibile, considerando l’aliunde perceptum e, quando ne ricorrono i presupposti, le presunzioni e i poteri istruttori d’ufficio.
Massime di principio
- Quando il lavoratore domanda, oltre all’accertamento dell’illegittimità del depennamento o della cessazione del rapporto, anche il ripristino del rapporto di lavoro, la domanda di tutela ripristinatoria non può essere considerata implicitamente respinta per il solo riconoscimento del risarcimento, poiché le due tutele sono compatibili. L’eventuale esclusione della tutela ripristinatoria richiede una specifica pronuncia motivata.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione imputabile alla pubblica amministrazione, il lavoratore deve allegare il danno consistente nella perdita delle retribuzioni conseguente all’omessa o tardiva attribuzione del posto; non è necessario allegare specificamente lo stato di disoccupazione o l’eventuale occupazione a reddito inferiore, che rilevano sul piano probatorio.
- Il danno da mancata o ritardata assunzione va determinato considerando il trattamento retributivo che il lavoratore avrebbe conseguito se assunto tempestivamente, al netto dell’aliunde perceptum. L’entità del pregiudizio può essere provata anche per presunzioni; in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile pista probatoria, il giudice di merito deve esercitare i poteri istruttori d’ufficio previsti dal rito.
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